Apertura della liquidazione controllata del debitore: presupposti, nomina del liquidatore e redditi esclusi
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Massima
Sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII quando, accertata la competenza territoriale in base al centro degli interessi principali e la legittimazione del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, sia attendibile la documentazione e sussista lo stato di sovraindebitamento; il Tribunale nomina il liquidatore, inibisce le azioni esecutive e individua, per la durata triennale, i redditi eccedenti il mantenimento del debitore e della sua famiglia da destinare alla procedura.
Il debitore propone ricorso per l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina la relazione del gestore nominato dall’OCC e la documentazione allegata.
Il provvedimento verifica i presupposti di accesso alla procedura – la competenza territoriale ai sensi dell’art. 27 CCII, la legittimazione del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale e lo stato di sovraindebitamento – e disciplina compiutamente la fase liquidatoria.
Accertati i presupposti, il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina il liquidatore, inibisce le azioni esecutive e individua, per la durata triennale della procedura, i redditi eccedenti il mantenimento del debitore e della sua famiglia da destinare ai creditori. La pronuncia offre un quadro completo dell’apertura e dell’organizzazione della liquidazione controllata.