Liquidazione controllata familiare ex art. 66 CCII: apertura su ricorso congiunto dei coniugi con masse separate
Keyword
Massima
I membri della stessa famiglia conviventi in stato di sovraindebitamento, le cui posizioni debitorie abbiano origine comune, possono proporre un unico ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ai sensi dell'art. 66 CCII, ferma restando la separazione delle masse attive e passive. Concorrono a formare l'attivo liquidabile anche le utilità future ritraibili dalla capacità lavorativa dei debitori, al netto di quanto occorre al mantenimento della famiglia secondo i criteri dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII.
Due coniugi conviventi, sovraindebitati per circa 135.000 euro a fronte di un patrimonio liquidabile di poche migliaia di euro, hanno chiesto congiuntamente, con l’ausilio dell’OCC, l’apertura della liquidazione controllata cosiddetta familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, esponendo che l’indebitamento, in larga parte derivante da finanziamenti non rimborsati, aveva origine comune e riguardava entrambi.
Il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, verifica i presupposti soggettivi e oggettivi: la qualità di debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, la competenza territoriale ex art. 27 CCII, lo stato di sovraindebitamento e la presenza di un attivo apprezzabile, valorizzando anche la capacità lavorativa residua dei ricorrenti quale fonte di utilità future acquisibili alla procedura. La sentenza ribadisce che la trattazione unitaria delle posizioni familiari non comporta confusione dei patrimoni, dovendo le masse attive e passive restare distinte.
Il collegio dichiara aperta la procedura, nomina il giudice delegato e il liquidatore nella persona del professionista già gestore OCC, ordina il deposito di bilanci e scritture, assegna ai creditori il termine di sessanta giorni per le domande ai sensi dell’art. 201 CCII richiamato e fissa il limite di acquisizione degli stipendi ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, salvo motivata richiesta di modifica. Una pronuncia utile come schema di riferimento per i ricorsi congiunti dei nuclei familiari sovraindebitati.