Concordato minore: la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione, pena l’inammissibilita’ rilevabile d’ufficio
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Massima
La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinate nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; il mancato rispetto delle regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilita' della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio sin dalla fase di ammissione e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, a cio' non ostando la tassativita' delle ipotesi di inammissibilita' della domanda previste dall'art. 77 CCII, riferite alla domanda e non al contenuto della proposta.
Un professionista sovraindebitato aveva proposto un concordato minore che, a fronte di un passivo di oltre 800 mila euro in larga parte privilegiato, prevedeva il pagamento integrale e dilazionato del solo credito ipotecario, secondo l’originario piano di ammortamento, e la soddisfazione di tutti gli altri creditori, privilegiati e chirografari, nella misura uniforme del 5% in sessanta rate mensili, alimentata esclusivamente dai redditi futuri. Il tribunale aveva dichiarato la proposta inammissibile per violazione dell’ordine delle cause di prelazione ex art. 2741 c.c. e dell’art. 75, comma 3, CCII, e la corte d’appello aveva confermato la decisione.
La Cassazione, all’esito di pubblica udienza, distingue l’inammissibilita’ della domanda, le cui ipotesi tassative sono scolpite nell’art. 77 CCII secondo l’insegnamento di Cass. 17721/2025, dall’inammissibilita’ della proposta, che attiene al rispetto dei canoni costitutivi dell’istituto: il riferimento al contenuto libero della proposta, gia’ presente nell’art. 74, comma 3, CCII ed espunto dal correttivo del 2024, non legittima la libera deroga al trattamento dei creditori, dovendo il paradigma del concordato minore essere integrato, tramite il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, con le regole del concordato preventivo sugli artt. 2740 e 2741 c.c. e sulla graduazione delle prelazioni (artt. 84 e 112 CCII). Tale controllo di legittimita’, erede della c.d. fattibilita’ giuridica, spetta al giudice in ogni fase della procedura.
Il ricorso e’ rigettato, con enunciazione del principio di diritto: e’ inammissibile, gia’ in fase di ammissione e d’ufficio, la proposta che parifichi il trattamento di privilegiati e chirografari fuori dai casi consentiti, mentre la falcidia dei prelatizi resta subordinata alle condizioni dell’art. 75, comma 2, CCII, con comparazione ancorata al valore di mercato dei beni gravati. Pronuncia destinata a orientare la redazione dei piani di concordato minore fondati sui redditi futuri del debitore.