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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologato il piano del consumatore, l’esecuzione immobiliare pendente diventa improcedibile ma il pignoramento non si cancella

Autorità

Tribunale

Sede

Bari

Data

11/03/2025

Estensore

Antonio Ruffino

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore esecuzione immobiliare improcedibilità trascrizione del pignoramento art. 70 ccii misure protettive giudice dell'esecuzione

Massima

La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 7, CCII fa venir meno la sospensione protettiva dell'esecuzione individuale, in applicazione dell'art. 55, comma 2, CCII richiamato dall'art. 65, comma 2, CCII, e determina l'improcedibilità dell'esecuzione forzata pendente, stante l'obbligatorietà del piano per debitore e creditori anteriori e la paralisi dell'esigibilità del credito fino all'eventuale revoca ex art. 72 CCII. Il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'improcedibilità, liquida le competenze degli ausiliari ponendole a carico del creditore procedente in via di anticipazione, ma non ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, che conserva i propri effetti sostanziali anche in funzione dell'eventuale conversione in liquidazione controllata ex art. 73, comma 2, CCII.

Nell’ambito di un’espropriazione immobiliare, i debitori esecutati, dopo aver ottenuto in sede di sovraindebitamento la sospensione della procedura e la successiva omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, hanno chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’improcedibilità dell’espropriazione. Il creditore procedente, senza contestare l’omologazione, ha invece concluso per la mera sospensione dell’esecuzione.

L’ordinanza ricostruisce il vuoto normativo sull’interferenza tra omologazione del piano ed esecuzione individuale pendente, escludendo anzitutto la praticabilità della sospensione: la misura protettiva ex art. 70, comma 4, CCII perde efficacia con la sentenza di omologa, secondo la regola generale dell’art. 55, comma 2, CCII applicabile al sovraindebitamento tramite l’art. 65, comma 2, CCII. L’obbligatorietà del piano omologato per tutti i creditori anteriori, ex art. 67, comma 2, CCII, rende poi incompatibile la prosecuzione dell’espropriazione, il cui credito non è più esigibile in via individuale fino all’eventuale revoca ex art. 72 CCII: di qui la declaratoria di improcedibilità, da pronunciare nel contraddittorio delle parti.

Quanto alle statuizioni accessorie, le competenze degli ausiliari sono liquidate e poste a carico del creditore procedente in via di anticipazione, mentre non va ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento: gli effetti conservativi ex art. 2912 ss. c.c. permangono a presidio dell’attuazione del piano e delle chance di soddisfacimento del creditore in caso di conversione in liquidazione controllata ex art. 73, comma 2, CCII. Pronuncia di rilievo per il coordinamento tra giudice dell’esecuzione e giudice del sovraindebitamento.

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