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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata familiare: attivo distribuibile, sorte delle esecuzioni pendenti e prededuzione limitata all’OCC

Autorità

Tribunale

Sede

Ascoli Piceno

Data

25/02/2025

Estensore

Riccardo Ionta

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata procedure familiari art. 66 ccii attivo distribuibile prededuzione advisor esecuzioni pendenti spossessamento

Massima

Nella liquidazione controllata aperta su ricorso congiunto di membri della stessa famiglia conviventi ex art. 66 CCII, il presupposto dell'attivo da distribuire ai creditori, attestato dall'OCC ai sensi dell'art. 268, comma 3, ultimo periodo, CCII, va inteso come acquisizione di utilità che residuino dopo i costi della procedura e il credito prededucibile dell'OCC, a beneficio anche di un solo creditore. L'art. 6, comma 1, lett. c), CCII riconosce la prededucibilità alle sole spese e compensi dell'OCC, non estensibile ai crediti dei professionisti advisor del debitore; le esecuzioni individuali pendenti sui beni compresi nella liquidazione non possono proseguire, operando lo spossessamento ex art. 270, comma 5, CCII.

Due coniugi conviventi, gravati da debiti in prevalenza riconducibili all’attività d’impresa di uno di essi, proponevano ricorso congiunto ex art. 66 CCII al Tribunale di Ascoli Piceno per l’apertura della liquidazione controllata dei loro beni, mettendo a disposizione, tra l’altro, quote di immobili e quote di reddito eccedenti il mantenimento familiare.

La sentenza, di impianto analitico, ricostruisce la funzione della liquidazione controllata quale procedura concorsuale universale orientata all’esdebitazione e si sofferma su tre nodi interpretativi: la portata dell’attestazione dell’OCC sull’attivo acquisibile ex art. 268, comma 3, ultimo periodo, CCII, da riferire a utilità che residuino dopo i costi della procedura e la prededuzione, anche a vantaggio di un solo creditore; il perimetro della prededuzione, che l’art. 6 CCII circoscrive a spese e compensi dell’OCC con esclusione dei crediti degli advisor del debitore, secondo l’orientamento di merito ormai prevalente; gli effetti dell’apertura sulle esecuzioni individuali pendenti, destinate a non proseguire in ragione dello spossessamento ex art. 270, comma 5, CCII e della concorsualità obbligatoria, con prospettiva di esdebitazione ex art. 280 CCII.

Verificati i presupposti soggettivi e oggettivi, il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore e detta un dettagliato programma di adempimenti su stato passivo, programma di liquidazione, rendiconto e chiusura ex artt. 275 e 276 CCII. La pronuncia costituisce un vero vademecum operativo per le liquidazioni controllate familiari.

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