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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza del creditore: l’eccezione di incapienza ex art. 268, comma 3, CCII è eccezione in senso stretto

Autorità

Tribunale

Sede

Reggio Calabria

Data

24/02/2025

Estensore

Stefano Cantone

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata istanza del creditore eccezione di incapienza art. 268 ccii insolvenza azioni recuperatorie liquidatore

Massima

La liquidazione controllata può essere aperta su domanda di un creditore nei confronti del debitore in stato di insolvenza anche in carenza attuale di beni o redditi, stante l'analogia con la liquidazione giudiziale e la possibilità per il liquidatore di esercitare azioni recuperatorie ex art. 274 CCII. L'eccezione di incapienza prevista dall'art. 268, comma 3, CCII per il debitore persona fisica ha natura di eccezione in senso stretto, rimessa all'iniziativa del debitore, e non può essere rilevata d'ufficio quando questi resti contumace e non alleghi l'assenza di attivo acquisibile.

Un creditore chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di una debitrice titolare di impresa individuale, rimasta assente nel procedimento. Dagli accertamenti svolti, anche tramite la Guardia di Finanza, non risultavano beni immobili o mobili registrati né disponibilità rilevanti riferibili alla debitrice.

Il collegio, richiamando l’orientamento più recente (tra cui Trib. Milano 12 gennaio 2023), ritiene ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche in carenza di beni o redditi attuali, valorizzando: l’analogia strutturale tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale; la natura di eccezione in senso stretto dell’eccezione di incapienza ex art. 268, comma 3, CCII, che presuppone l’attestazione dell’OCC sull’impossibilità di acquisire attivo e che, nel silenzio del debitore non comparso, non può operare; la circostanza che il patrimonio acquisibile non coincide con i beni presenti, potendo il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercitare azioni dirette al recupero di beni e crediti ex art. 274 CCII.

Il tribunale dichiara pertanto aperta la procedura, nomina giudice delegato e liquidatore e impartisce le disposizioni su formazione dello stato passivo, programma di liquidazione ex art. 275 CCII e successivi adempimenti sino al decreto di chiusura ex art. 276 CCII. La sentenza rafforza la tutela dei creditori istanti, chiarendo che l’apparente impossidenza del debitore non blocca di per sé l’accesso alla procedura concorsuale minore.

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