Sovraindebitamento da dipendenza da sostanze: esclusa la colpa grave e omologato il piano del consumatore con falcidia della cessione del quinto
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Massima
Non integra la colpa grave ostativa ex art. 69 CCII lo stato di sovraindebitamento determinato dalle spese connesse a una dipendenza da sostanze stupefacenti clinicamente certificata e in corso di cura, in analogia con la giurisprudenza che esclude la colpa grave per i soggetti ludopatici. Ai sensi dell'art. 67, comma 3, CCII la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, e il giudice può sospendere ex art. 70, comma 4, CCII la procedura esecutiva presso terzi idonea a pregiudicare la fattibilità del piano.
Un lavoratore dipendente, privo di patrimonio, aveva accumulato un’esposizione di circa 70 mila euro verso finanziarie ed enti, originata dalle ingenti spese sostenute a causa di una dipendenza da sostanze stupefacenti insorta a seguito di un grave lutto familiare, certificata dai servizi sanitari e in corso di trattamento con esiti favorevoli. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevedeva risorse per circa 37 mila euro in tre anni, tra rate mensili sostenibili e finanza esterna familiare condizionata all’omologa.
La sentenza affronta tre questioni di rilievo: la meritevolezza ex art. 69 CCII, esclusa la colpa grave in ragione della patologia certificata e del percorso di cura intrapreso, in analogia con l’orientamento formatosi sulla ludopatia; la falcidiabilità dei finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio ex art. 67, comma 3, CCII, letta alla luce di Corte cost. n. 65/2022, che equipara l’effetto traslativo dell’assegnazione giudiziale a quello della cessione volontaria; la sospensione ex art. 70, comma 4, CCII del pignoramento presso terzi sullo stipendio, idoneo a pregiudicare l’esecuzione del piano. Viene inoltre dato atto della verifica dell’OCC sul rispetto del merito creditizio ex art. 124-bis TUB da parte dei finanziatori.
In assenza di osservazioni dei creditori, il Tribunale ha verificato ammissibilità e fattibilità giuridica del piano e lo ha omologato, con vigilanza del gestore della crisi sull’esecuzione e obblighi informativi periodici ex artt. 71 e 72 CCII. La pronuncia rafforza la lettura inclusiva della meritevolezza consumeristica nei casi di dipendenze patologiche e conferma la piena ristrutturabilità dei prestiti contro cessione del quinto.