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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata e impresa individuale: le soglie dell’impresa minore si calcolano sull’intero patrimonio personale

Autorità

Tribunale

Sede

Sondrio

Data

21/11/2024

Estensore

Maria Martina Marchini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata impresa minore soglie dimensionali procedura familiare art. 268 ccii imprenditore individuale sovraindebitamento

Massima

Ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata ex artt. 2, lett. c), 65, comma 1, e 268, comma 1, CCII, nel caso di impresa individuale non sussiste alterità soggettiva tra persona fisica e imprenditore: nel computo delle soglie dell'impresa minore di cui all'art. 2, lett. d), CCII rientrano anche i beni e i debiti personali dell'imprenditore, senza distinzione tra componenti aziendali e private. Nell'ambito della procedura familiare ex art. 66 CCII è ammesso un esito differenziato, con rigetto della domanda del coniuge privo del requisito soggettivo e apertura della liquidazione controllata per l'altro; ai sensi dell'art. 270 CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, l'OCC che abbia reso una relazione gravemente lacunosa può non essere confermato liquidatore.

Due coniugi presentavano un unico ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, da intendersi quale procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII. Uno dei due era titolare di un’impresa individuale ancora attiva, con un’esposizione comprendente un mutuo cointestato di rilevante importo e un patrimonio immobiliare di consistenza superiore a 500.000 euro complessivi tra debiti e attivo. Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, era chiamato a verificare la sussistenza del requisito soggettivo di accesso alla procedura per entrambi i ricorrenti.

La questione centrale riguarda la corretta individuazione dei valori rilevanti per le soglie dell’impresa minore ex art. 2, lett. d), CCII quando il debitore è un imprenditore individuale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito, il Collegio afferma che lo svolgimento dell’attività in forma individuale comporta la confusione, in un unico patrimonio ex art. 2740 c.c., dei rapporti aziendali e personali: nel computo dell’attivo e dei debiti rientrano quindi anche i beni e le obbligazioni estranee all’esercizio dell’impresa, inclusa la condebenza solidale per l’intero su un mutuo cointestato. Ulteriore questione è la sorte della domanda familiare quando solo uno dei membri possiede i requisiti.

Il Tribunale rigetta la domanda dell’imprenditore che supera le soglie (oltre 500.000 euro di debiti e attivo superiore a 300.000 euro) e dichiara l’apertura della liquidazione controllata per il solo coniuge legittimato ex artt. 268, comma 1, e 269 CCII, pronunciando sentenza ex art. 270 CCII. Di rilievo pratico anche la mancata conferma dell’OCC quale liquidatore, motivata dalle gravi lacune della relazione, con scelta dal registro degli organismi conformemente all’art. 270 CCII come novellato dal d.lgs. 136/2024: un monito sulla qualità delle relazioni particolareggiate nelle procedure di sovraindebitamento.

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