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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ammissione del piano del consumatore con sospensione delle esecuzioni e contraddittorio procedimentalizzato ex art. 70 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

La Spezia

Data

05/06/2024

Estensore

Gabriele Giovanni Gaggioli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ristrutturazione dei debiti ammissione sospensione esecuzioni art. 70 ccii mutuo ipotecario finanza esterna

Massima

Verificati i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCII, il giudice ammette il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e può disporre ex art. 70, comma 4, CCII la sospensione delle procedure esecutive promosse o promuovende nei confronti del debitore, quando il piano destina ai creditori la quota di retribuzione eccedente il mantenimento ed è finalizzato alla conservazione dell'abitazione con prosecuzione del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento. Il procedimento prosegue secondo una scansione che combina l'art. 70 CCII con i principi del contraddittorio ex artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., con comunicazione ai creditori, termine per osservazioni, repliche del debitore e udienza di discussione dell'omologazione.

Una consumatrice, lavoratrice dipendente con un passivo di circa 72.000 euro concentrato in prevalenza verso l’agente della riscossione e derivante in parte da una pregressa attività d’impresa cessata e in parte da sanzioni amministrative, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII. Il piano prevedeva il pagamento integrale delle prededuzioni e del privilegio ex art. 2751-bis c.c., il pagamento parziale del privilegio erariale e nessuna utilità per i chirografari, con un apporto complessivo di 9.600 euro in 48 rate mensili sostenuto anche da un terzo, e la prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione secondo l’ordinario piano di ammortamento.

Il giudice verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli artt. 67, 68 e 69 CCII e affronta il tema delle misure protettive: la sospensione delle esecuzioni ex art. 70, comma 4, CCII è giustificata dalla destinazione alla procedura della quota di stipendio eccedente il mantenimento e dalla finalità conservativa dell’abitazione. Di particolare interesse è la procedimentalizzazione del seguito: il provvedimento detta una scansione in sette fasi, con pubblicazione e comunicazioni a cura del gestore, termine di venti giorni per le osservazioni dei creditori, repliche del debitore, relazione conclusiva del gestore e udienza di discussione, in attuazione dei principi del contraddittorio ex artt. 101 c.p.c. e 111 Cost.

Il piano viene quindi ammesso con sospensione delle procedure esecutive. Il decreto offre un modello operativo per la gestione della fase compresa tra ammissione e omologazione del piano del consumatore, particolarmente utile per OCC e difensori.

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