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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: ammissibile il piano con pagamento in unica soluzione interamente finanziato da un terzo

Autorità

Tribunale

Sede

Torino

Data

11/12/2024

Estensore

Stefano Miglietta

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ristrutturazione debiti consumatore art. 70 ccii finanza esterna cessione del quinto convenienza alternativa liquidatoria

Massima

Ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII il giudice, verificata l'assenza delle condizioni ostative ex art. 69 CCII e la completezza della documentazione ex artt. 67, comma 2, e 68, comma 2, CCII, dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche quando il piano preveda il pagamento parziale dell'unico creditore in un'unica soluzione con somme integralmente messe a disposizione da un terzo, purché l'OCC attesti la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Fino alla definitività dell'omologazione non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari e può essere sospesa l'attribuzione ai creditori delle somme da cessione del quinto, con accantonamento sul conto della procedura.

Una consumatrice, con l’ausilio del gestore della crisi nominato dall’OCC, proponeva ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII: a fronte di un indebitamento di oltre 130.000 euro verso un unico creditore, la proposta prevedeva il pagamento di circa 25.000 euro in un’unica soluzione, con provvista interamente messa a disposizione da un familiare in forza di impegno sottoscritto, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di omologazione.

Il decreto ripercorre il vaglio di ammissibilità previsto dall’art. 70, comma 1, CCII: la qualifica di consumatrice ex art. 2, lett. e), CCII; lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c), CCII; la completezza del corredo documentale richiesto dall’art. 67, comma 2, CCII e della relazione dell’OCC con i contenuti dell’art. 68, comma 2, CCII, incluse le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni; l’assenza delle condizioni ostative dell’art. 69 CCII, salva ogni diversa valutazione in sede di omologa. Significativa è l’ammissione di un piano fondato esclusivamente su finanza esterna con pagamento in unica soluzione, sorretto dall’attestazione di maggior convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il giudice dispone la pubblicazione della proposta e la comunicazione ai creditori a cura dell’OCC, con termine di venti giorni per le osservazioni, e ordina all’OCC il deposito di una nota conclusiva sulle osservazioni pervenute. Quanto agli effetti protettivi, fino alla definitività dell’omologazione sono precluse azioni esecutive e cautelari e nuove prelazioni, ed è sospesa l’attribuzione delle somme da cessione del quinto dello stipendio, accantonate sul conto della procedura: misura di particolare utilità pratica per preservare le risorse del piano nelle more del giudizio di omologazione.

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