Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il piano non può liberare il coobbligato estraneo alla procedura e il rifinanziamento di debiti pregressi non esclude la meritevolezza
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Massima
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere prevista la liberazione del coobbligato estraneo alla procedura, in mancanza di accordo con il creditore interessato: pur nel silenzio della disciplina degli artt. 67 ss. CCII, trova applicazione il principio generale per cui sono salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. La contrazione di nuovi finanziamenti per far fronte a debiti pregressi non è automaticamente sinonimo di colpa ostativa, potendo costituire una scelta in buona fede di riscadenzamento dell'indebitamento, ove lo squilibrio derivi da eventi imprevedibili.
Una consumatrice chiedeva l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII. Due società veicolo di cartolarizzazione formulavano osservazioni: una limitata alla titolarità del credito ceduto, l’altra contestando sia la clausola del piano che prevedeva la liberazione del coobbligato (ex coniuge della ricorrente), sia la meritevolezza della debitrice, che aveva contratto nuovi finanziamenti per far fronte a debiti pregressi.
La sentenza colma un vuoto normativo: a differenza del concordato minore, la disciplina del piano del consumatore non regola la posizione dei coobbligati. Il Tribunale ritiene applicabile il principio generale – espresso anche in materia di esdebitazione e di concordato preventivo – della salvezza dei diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, osservando che il terzo estraneo alla procedura non può beneficiare di un effetto liberatorio senza apportare alcuna utilità. Sul piano soggettivo, valorizza gli eventi imprevedibili (separazione, perdita di sostegno economico) che hanno determinato lo squilibrio.
Il piano viene omologato ai sensi dell’art. 70 CCII, ma con espunzione della clausola di liberazione del coobbligato, in accoglimento delle osservazioni del creditore ipotecario. La pronuncia è utile guida per i professionisti nella redazione dei piani: gli accordi raggiunti in sede familiare non sono opponibili ai creditori e la posizione dei garanti e coobbligati resta impregiudicata salvo diverso accordo con il singolo creditore.