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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore con amministratore di sostegno: la ludopatia patologica non elide la meritevolezza

Autorità

Tribunale

Sede

Modena

Data

12/09/2023

Estensore

Carlo Bianconi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano di ristrutturazione dei debiti consumatore amministratore di sostegno ludopatia meritevolezza art. 70 ccii misure protettive

Massima

È ammissibile ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta congiuntamente dal debitore e dal suo amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare; per interpretazione ormai consolidata, la ludopatia patologica non rappresenta circostanza idonea a elidere la meritevolezza del debitore, tanto più quando il percorso di recupero sia fattivamente intrapreso sotto la sorveglianza dell'amministratore di sostegno.

Un consumatore beneficiario di amministrazione di sostegno, esposto per oltre 150.000 euro a fronte di redditi medi netti mensili di circa 2.260 euro, ha chiesto l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore con un piano che prevede accantonamenti mensili di 160 euro per centoundici mensilità, con soddisfazione dei chirografari nella misura del 10,59%. L’iniziativa processuale è stata assunta congiuntamente dal debitore e dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Il decreto verifica i requisiti di ammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII: la non assoggettabilità a procedure concorsuali maggiori, la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII (richiamando il decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 363-bis c.p.c. del 29.7.2023), l’assenza di atti in frode e di esdebitazioni nel quinquennio. Sul piano della meritevolezza, il giudice delegato osserva che, per interpretazione ormai consolidata, la ludopatia patologica non elide la meritevolezza del debitore, a maggior ragione quando il percorso di recupero è seguito sotto la sorveglianza dell’amministratore di sostegno; viene inoltre dato atto che la liquidazione controllata non destinerebbe ai creditori alcun maggior attivo.

Il Tribunale di Modena dispone l’apertura della procedura con le comunicazioni ai creditori nei termini dell’art. 70 CCII e, su istanza di parte, vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore sino alla definitiva omologa. Il provvedimento conferma la piena compatibilità tra misure di protezione delle persone fragili e accesso alle procedure di sovraindebitamento.

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