Omologazione del piano del consumatore: la cessione del quinto non è opponibile alla procedura
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Massima
In sede di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 ss. CCII), la cessione del quinto della pensione non è opponibile alla procedura di sovraindebitamento. Il giudice può disporre la sospensione delle trattenute sulla pensione con il provvedimento di omologa, assicurando la par condicio creditorum e il soddisfacimento dei creditori secondo le regole del concorso.
La sentenza risolve una questione pratica di grande rilievo per i debitori-consumatori pensionati: l’opponibilità della cessione del quinto alla procedura di sovraindebitamento. Il Tribunale di Pordenone, omologando il piano, dispone la sospensione delle trattenute, riaffermando il principio per cui la procedura concorsuale prevale sulle forme di soddisfacimento individuale del credito. Il provvedimento offre inoltre un utile riepilogo dei presupposti per l’omologazione del piano del consumatore.