Questione di legittimità costituzionale sull’esdebitazione nella liquidazione controllata: effetti verso i creditori non insinuati
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Massima
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278, comma 2, CCII, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023, nella parte in cui rende inoperante l'esdebitazione nei confronti dei creditori che, pur informati dell'apertura della liquidazione controllata, abbiano volontariamente omesso di insinuarsi al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti. La sostanziale esclusione del beneficio — che in tale ipotesi opera nella misura dello zero per cento — discende infatti da un comportamento del creditore e non da una condotta imputabile al debitore meritevole, in contrasto con la ratio del fresh start; né essa è riconducibile ad alcuna delle deroghe consentite dall'art. 23 della direttiva Insolvency, che secondo la Corte di giustizia devono essere sorrette da una motivazione volta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo.
Con ordinanza ex art. 23 L. 87/1953 il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esdebitazione da pronunciare d’ufficio alla chiusura della liquidazione controllata, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 278, comma 2, CCII, nella parte in cui rende inoperante l’esdebitazione verso i creditori volontariamente non insinuati al passivo quando i creditori insinuati di pari grado sono stati integralmente soddisfatti: in tal caso la “parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado” è pari a zero e il beneficio risulta di fatto escluso.
Il caso è paradigmatico: nella liquidazione controllata di una debitrice meritevole tutti i creditori insinuati sono stati pagati al 100%, mentre la banca titolare del mutuo fondiario (il cui credito, dopo la vendita coattiva dell’immobile ipotecato, era degradato al chirografo) e un altro creditore, pur ritualmente avvisati dell’apertura della procedura, non hanno mai presentato domanda di ammissione, neppure tardiva.
Il Collegio ravvisa un duplice contrasto: con l’art. 3 Cost., perché l’inoperatività del beneficio dipende da una condotta del creditore e non da fatti imputabili al debitore meritevole, con irragionevole disparità di trattamento; e con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency), come interpretata dalla Corte di giustizia (C-687/22, C-20/23 e C-289/23), secondo cui le deroghe all’esdebitazione devono essere giustificate da un interesse pubblico legittimo. L’ordinanza esclude la praticabilità dell’interpretazione conforme e della disapplicazione (trattandosi di rapporti orizzontali) e opta per la doppia pregiudizialità in luogo del rinvio ex art. 267 TFUE.