Convenienza del piano del consumatore contestata dal creditore: il raffronto va fatto con la liquidazione controllata ed esdebitazione triennale ex art. 282 CCII
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Massima
In caso di contestazione della convenienza da parte di un creditore, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologato ai sensi dell'art. 70 CCII se il credito dell'opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, da intendersi come liquidazione controllata, unica procedura liquidatoria prevista dal codice per il debitore consumatore: nel raffronto deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 282 CCII, il debitore consegue l'esdebitazione di diritto dopo soli tre anni dall'apertura, sicché l'apprensione della quota di stipendio pignorata cesserebbe entro tale termine, rendendo la proposta più conveniente. La proposta del consumatore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti, compresi quelli oggetto di cessione del quinto o di pignoramento in corso.
Un consumatore con stipendio pignorato da una società veicolo di cartolarizzazione ha proposto un piano quinquennale che prevedeva la messa a disposizione di 300 euro mensili, con pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati e soddisfacimento dei chirografari al 7,5% circa, previa interruzione delle trattenute derivanti dal pignoramento presso terzi. Il creditore procedente ha contestato la convenienza della proposta, lamentando lo stralcio del 92,5% del proprio credito a fronte della giovane età e della stabilità lavorativa del debitore.
La sentenza chiarisce il perimetro del giudizio di omologa ex art. 70 CCII: il tribunale verifica ammissibilità giuridica e fattibilità del piano, mentre la convenienza è sindacabile solo su contestazione di un creditore e va misurata non rispetto a una qualsiasi alternativa liquidatoria individuale, bensì rispetto alla liquidazione controllata, unica procedura liquidatoria prevista dal codice della crisi per il consumatore in funzione dell’effetto esdebitatorio, divenuto un vero e proprio diritto del debitore. Decisivo il rilievo che, ex art. 282 CCII, l’esdebitazione di diritto matura dopo tre anni dall’apertura della liquidazione: i prelievi sullo stipendio cesserebbero quindi entro tale termine, con un ricavato per i creditori inferiore a quello offerto dal piano quinquennale.
Il Tribunale di Forlì omologa il piano, dichiara l’improseguibilità del pignoramento presso terzi e richiama la finalità di fresh start della direttiva Insolvency. La pronuncia offre ai professionisti il criterio di calcolo corretto per superare le opposizioni di convenienza dei creditori muniti di pignoramenti o cessioni del quinto in corso.