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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Niente liquidazione controllata senza vero sovraindebitamento: il debito sostenibile verso un unico creditore non apre la procedura

Autorità

Tribunale

Sede

Genova

Data

20/07/2023

Estensore

Roberto Braccialini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata sovraindebitamento presupposto oggettivo unico creditore art. 270 ccii rigetto esdebitazione

Massima

Il presupposto oggettivo delle procedure di cui agli artt. 67, 74 e 270 CCII non si esaurisce nella mera inadeguatezza dei flussi di cassa, ma richiede un quadro debitorio insolubile e non transitorio che ecceda la normale sostenibilità del debito: non versa in stato di sovraindebitamento il debitore che, con un unico creditore acclarato e una differenza minima tra la quota di reddito offerta nel piano e quella già pignorata, sia ancora in grado di onorare la passività con il proprio reddito da lavoro. La pluralità di creditori non costituisce invece presupposto di ammissibilità della procedura.

Una lavoratrice dipendente, con un unico debito da finanziamento già oggetto di pignoramento del quinto dello stipendio, ha chiesto dapprima l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e, a seguito dei rilievi del giudice, ha modificato la domanda chiedendo l’apertura della liquidazione controllata. Il debito era stato contratto, secondo la ricostruzione dell’OCC, in costanza di un matrimonio segnato da violenze, con genesi quindi incolpevole dell’indebitamento.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, esclude anzitutto che la presenza di un unico creditore sia ostativa, non essendo la pluralità di creditori un presupposto richiesto dalle norme. Il decreto si concentra invece sul presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, proponendo un correttivo ermeneutico alla dimensione meramente finanziaria della definizione: le procedure di cui agli artt. 67, 74 e 270 CCII presuppongono un quadro debitorio insolubile e non transitorio, che schiacci la dignità della persona, e non possono essere utilizzate per ottenere la cancellazione di un debito ancora sostenibile.

Nel caso concreto, lo scarto minimo tra la somma offerta nel piano (200 euro mensili per un triennio) e la trattenuta già operata in sede esecutiva (214 euro mensili) dimostra che il debito è ancora onorabile con le attuali entrate lavorative: il ricorso viene rigettato sia quanto alla ristrutturazione sia quanto alla liquidazione controllata, salva la possibilità di riproporre la domanda al mutare delle condizioni reddituali (ad esempio al pensionamento). La pronuncia mette in guardia i professionisti dall’uso esdebitativo improprio delle procedure di sovraindebitamento.

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