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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: la relazione dell’OCC deve valutare fattibilità e alternativa liquidatoria già in sede di ammissione

Autorità

Tribunale

Sede

Verona

Data

24/04/2024

Estensore

Pier Paolo Lanni

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

ristrutturazione dei debiti del consumatore relazione occ fattibilità misure protettive cessione del quinto atti di straordinaria amministrazione art. 70 ccii

Massima

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la relazione dell'OCC ex art. 68 CCII, pur in assenza di espressa previsione, deve prendere posizione sulla fattibilità del piano e contenere informazioni sulle prospettive di soddisfazione dei creditori nell'alternativa liquidatoria, anche fuori dall'ipotesi dell'art. 67, comma 4, CCII, per consentire un'anticipazione del giudizio di fattibilità al momento dell'ammissione e un consapevole esercizio del diritto di osservazioni dei creditori. Il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione fino alla pubblicità della sentenza di omologazione, cui segue l'applicazione dell'art. 71, comma 3, CCII, può essere disposto anche d'ufficio dal giudice quale misura a tutela dei creditori concorsuali. Resta ammissibile la ristrutturazione dei debiti da cessione del quinto e da ordinanza di assegnazione ex art. 67, comma 3, CCII, secondo i principi di Corte cost. n. 65/2022.

Una consumatrice, con debiti per circa 45.000 euro derivanti da cinque finanziamenti stipulati in pochi mesi nel contesto di una vicenda personale fraudolenta, e priva di beni utilmente liquidabili, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII fondato sulla destinazione ai creditori di una quota di reddito mensile per quattro anni, con pagamento integrale di prededuzione e privilegiati e soddisfazione parziale dei chirografari, chiedendo contestualmente misure protettive.

Il decreto di ammissione si segnala per più profili sistematici: la possibilità di formulare proposta e piano nel corpo del ricorso, in assenza di patrocinio obbligatorio; l’ammissibilità della ristrutturazione dei debiti oggetto di cessione del quinto e di ordinanza di assegnazione, alla luce della perdurante attualità di Corte cost. n. 65/2022 rispetto all’art. 67, comma 3, CCII; il contenuto necessario della relazione dell’OCC ex art. 68 CCII, che deve esprimersi sulla fattibilità e sulle prospettive dell’alternativa liquidatoria già in fase di ammissione, lacuna nella specie colmata dal giudice attraverso il confronto analitico con la liquidazione controllata (durata, riparti, costi in prededuzione, inopponibilità delle cessioni di crediti futuri). Quanto alle misure, il giudice concede l’inibitoria delle azioni esecutive e cautelari, nega l’inibitoria sulla cessione del quinto perché il piano decorre solo dall’omologa, e dispone anche d’ufficio il divieto di atti di straordinaria amministrazione fino all’omologazione.

Il Tribunale di Verona detta inoltre prescrizioni su pubblicità e comunicazioni, imponendo l’oscuramento dei dati sensibili nella pubblicazione sul sito ma la comunicazione integrale ai creditori, necessaria per valutare la meritevolezza. Provvedimento ricco di indicazioni operative per OCC e debitori sulla fase di apertura del piano del consumatore.

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