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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore con prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione e moratoria ultrannuale dei privilegiati: apertura ex art. 70 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Modena

Data

20/09/2023

Estensore

Camilla Ovi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano di ristrutturazione dei debiti consumatore mutuo ipotecario abitazione principale moratoria creditori privilegiati art. 70 ccii misure protettive

Massima

Nel procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII è ammissibile il piano che preveda il pagamento alle scadenze convenute delle rate a scadere dei mutui ipotecari sull'abitazione principale e il pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati, eventualità non più espressamente disciplinata, purché vi sia una manifestazione di volontà del creditore interessato (Cass. n. 17834/2019), ravvisabile anche nella mancata presentazione di osservazioni a seguito di puntuale avvertimento; il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice solo all'esito dell'integrale esecuzione del piano, salvo acconto.

Una consumatrice, il cui sovraindebitamento è derivato dalla perdita del lavoro e dalla cessazione dell’attività d’impresa del marito con conseguente contrazione delle entrate familiari, ha proposto un piano di durata sessanta mesi che prevede la prosecuzione dei mutui ipotecari sull’abitazione principale alle scadenze convenute, il pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati entro ventiquattro mesi, il pagamento dei chirografari al 2,99% e l’apporto del coniuge, sottoscrittore del piano, sia per i primi cinque anni sia, successivamente, per il servizio del debito ipotecario.

Il decreto di apertura ex art. 70 CCII esamina i presupposti soggettivi e oggettivi, esclude le condizioni ostative e si sofferma sul pagamento ultrannuale del creditore ipotecario e dei privilegiati: pur non essendo più espressamente prevista la moratoria nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice ritiene tuttora valido il principio di Cass. n. 17834/2019, che subordina la dilazione alla manifestazione di volontà del creditore, ravvisabile anche nella mancata formulazione di osservazioni a fronte di specifico avvertimento contenuto nelle comunicazioni. Viene inoltre ribadito che il compenso dell’OCC sarà liquidato dal giudice solo dopo la completa esecuzione del piano, salvo acconto.

Il Tribunale di Modena ordina le comunicazioni ai creditori a cura dell’OCC nei termini dell’art. 70 CCII, dispone la pubblicazione per estratto emendata dai dati sensibili e, quali misure protettive, vieta sino alla conclusione del procedimento l’inizio o la prosecuzione di azioni cautelari ed esecutive. Il provvedimento interessa i professionisti che strutturano piani con salvaguardia dell’abitazione principale tramite prosecuzione dei mutui ipotecari e moratoria dei privilegiati.

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