Apertura del piano del consumatore familiare e misure protettive: sospensione dell’esecuzione sulla casa di abitazione
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Massima
In sede di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice verifica preliminarmente l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 70 CCII; i coniugi appartenenti alla stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e, con la concessione delle misure protettive, può essere disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare gravante sull'abitazione principale sino alla conclusione del procedimento.
Due coniugi propongono, con un unico progetto, una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con istanza di misure protettive. Il giudice delegato esamina il ricorso e la relazione dell’OCC, come integrata.
Il provvedimento affronta il vaglio preliminare di ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 70 CCII – sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, assenza di cause di improcedibilità e di colpa grave, malafede o frode – e la possibilità, per i coniugi appartenenti alla stessa famiglia, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi.
Ritenuta ammissibile la domanda, il giudice dispone le misure protettive, inibendo le azioni esecutive e cautelari e sospendendo la procedura esecutiva immobiliare gravante sull’abitazione principale, e fissa l’udienza per la discussione sull’omologa. La pronuncia è di interesse per la tutela della casa di abitazione nel piano del consumatore familiare.