Omologazione del piano del consumatore e giudizio di meritevolezza a fronte delle contestazioni del creditore
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Massima
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologato nonostante le contestazioni del creditore sull'assenza di meritevolezza, ove non emerga che il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; la valutazione di meritevolezza è rimessa al Tribunale.
I ricorrenti propongono domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nel corso della procedura un creditore formula osservazioni critiche, contestando l’assenza di meritevolezza dei debitori in ragione della loro asserita responsabilità nel determinare la situazione di sovraindebitamento.
Il Tribunale affronta il giudizio di meritevolezza del consumatore, valutando se le condotte addebitate ostino all’accesso alla procedura alla luce dell’attuale quadro normativo, che richiede l’assenza di malafede, colpa grave o frode nella genesi del sovraindebitamento.
Disattese le contestazioni del creditore, il Tribunale omologa il piano del consumatore, affidando al gestore il controllo sull’adempimento delle obbligazioni assunte. La pronuncia chiarisce i confini del giudizio di meritevolezza a fronte delle osservazioni dei creditori.