Omologazione del piano del consumatore: meritevolezza e rigetto delle contestazioni sulla convenienza
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Massima
Va omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore meritevole, una volta accertata la qualità di consumatore e l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento; le contestazioni del creditore sulla misura del soddisfacimento e sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria non ostano all'omologazione quando il raffronto, considerati gli oneri della liquidazione controllata, non riveli una soluzione più vantaggiosa per il creditore.
Il consumatore propone una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale verifica la qualità di consumatore del ricorrente, lo stato di sovraindebitamento e la meritevolezza, accertando l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione dell’indebitamento.
Un creditore solleva contestazioni in ordine alla percentuale di soddisfacimento offerta e alla convenienza del piano rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. Il Tribunale affronta tali rilievi, valutando il raffronto tra le due soluzioni anche alla luce degli oneri della procedura liquidatoria.
Ritenute infondate le contestazioni e giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile, il piano, il Tribunale omologa il piano del consumatore, ne dispone la trascrizione e dichiara chiusa la procedura. La pronuncia è di interesse per la valutazione delle contestazioni del creditore sulla convenienza nel piano del consumatore.