Omologazione del concordato minore con piano di pagamento rateale triennale e disciplina del compenso dell’OCC
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Massima
La preclusione di cui all'art. 33, comma 4, CCII non impedisce l'accesso al concordato minore all'ex imprenditore individuale la cui condizione di sovraindebitamento sia determinata anche, in misura considerevole, da debiti contratti dopo la cancellazione dal registro delle imprese e privi di connessione con l'attività cessata. Quando il voto contrario dell'amministrazione finanziaria è determinante per il mancato raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore può essere omologato ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII se la proposta è più conveniente per il credito erariale rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Il debitore può legittimamente escludere dal piano la casa di abitazione ai sensi dell'art. 75, comma 2-bis, CCII, proseguendo il pagamento del mutuo ipotecario in regolare ammortamento, senza necessità di autorizzazione giudiziale. Il compenso dell'OCC deve essere determinato dal giudice solo al termine dell'esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 81, comma 4, CCII, senza che sia vincolante l'importo pattuito con il debitore: la relativa somma va pertanto accantonata e corrisposta solo nei limiti di quanto liquidato, ad avvenuta esecuzione della proposta.
Il Tribunale di Verona omologa il concordato minore di un ex imprenditore individuale (impresa di autotrasporto cancellata nel 2016, oggi lavoratore dipendente) con piano rateale triennale: € 200 mensili trattenuti dallo stipendio per 36 mesi più € 15.000 di finanza esterna messa a disposizione da un terzo, per una provvista complessiva di € 22.200 a fronte di debiti per € 215.519,39.
La sentenza affronta quattro questioni di rilievo pratico. Primo: la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII non opera quando la debitoria non deriva integralmente dall’impresa cessata, comprendendo debiti rilevanti contratti dopo la cancellazione (mutuo prima casa, finanziamenti personali). Secondo: è legittima l’esclusione dal piano della casa di abitazione ex art. 75, comma 2-bis, CCII, con prosecuzione del mutuo ipotecario in regolare ammortamento senza necessità di autorizzazione giudiziale, previa attestazione che il credito fondiario sarebbe capiente e che il rimborso delle rate non lede gli altri creditori. Terzo: mancata la maggioranza per crediti (favorevoli solo € 39.853,01 su € 145.409,32) per il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate (€ 102.555,03), il tribunale applica il cram down fiscale ex art. 80, comma 3, CCII, convertendo il voto negativo determinante: nell’alternativa liquidatoria il credito erariale resterebbe totalmente insoddisfatto, mentre il piano gli assicura l’11,87%. Quarto: il compenso dell’OCC va accantonato e non corrisposto subito, perché ai sensi dell’art. 81, comma 4, CCII deve essere liquidato dal giudice solo al termine dell’esecuzione, senza vincolo all’importo pattuito con il debitore.
La pronuncia ribadisce infine che per l’omologa del concordato minore non è richiesto il requisito della meritevolezza, proprio invece della ristrutturazione dei debiti del consumatore e dell’esdebitazione.