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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Omologato il piano del consumatore nonostante l’opposizione del finanziatore: niente colpa grave se il dissesto deriva da infortunio sul lavoro

Autorità

Tribunale

Sede

Termini Imerese

Data

02/10/2024

Estensore

Giovanna Debernardi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ristrutturazione debiti omologazione merito creditizio art. 124-bis tub colpa grave tfr infortunio sul lavoro

Massima

Ai sensi degli artt. 67 e 70, comma 7, CCII il giudice omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore verificando l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, anche valorizzando, in chiave di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, il concorso di colpa del finanziatore che, in violazione dell'art. 124-bis TUB, abbia erogato credito senza adeguata verifica del merito creditizio. Il dissesto riconducibile a una sopravvenuta riduzione della retribuzione per infortunio sul lavoro esclude la colpa grave del consumatore; il TFR non ancora esigibile non rientra nel patrimonio disponibile da destinare ai creditori nell'alternativa liquidatoria.

Un consumatore, la cui retribuzione si era ridotta a seguito di un infortunio sul luogo di lavoro, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII articolato in 54 rate mensili, con pagamento integrale delle prededuzioni, al 50% dei privilegiati e al 25% dei chirografari. Una società finanziaria si opponeva all’omologazione, deducendo l’inammissibilità del piano per ricorso “negligente” al credito quale ordinario strumento di sussistenza e lamentando l’esclusione del TFR dall’attivo offerto.

Il tribunale, in composizione monocratica, ricostruisce il giudizio di omologazione ex art. 70, comma 7, CCII: verifica dell’ammissibilità, della fattibilità del piano, dell’idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dell’assenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi del sovraindebitamento ex art. 67 CCII. Esclusa la colpa grave alla luce delle cause sopravvenute del dissesto (riduzione della retribuzione per infortunio), la sentenza valorizza il concorso di colpa del finanziatore: l’art. 124-bis TUB impone una verifica effettiva del merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, e l’erogazione disinvolta di credito a soggetto già esposto non può tradursi in un ostacolo all’accesso alla procedura.

Quanto al TFR, il giudice osserva che, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il relativo credito è privo del requisito dell’esigibilità e le somme maturande non potrebbero comunque garantire ai creditori, nell’alternativa liquidatoria, tempi e utilità migliori di quelli offerti dal piano. Ne segue l’omologazione con sospensione delle azioni esecutive e cautelari e controllo dell’OCC sull’esecuzione ex art. 71 CCII: una pronuncia utile sul rapporto tra merito creditizio e meritevolezza del consumatore.

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