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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il creditore che non ha valutato il merito creditizio non può contestare la convenienza

Autorità

Tribunale

Sede

Catania

Data

21/06/2024

Estensore

Laura Messina

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ristrutturazione dei debiti merito creditizio colpa grave omologazione osservazioni dei creditori sovraindebitamento

Massima

Ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, o che ha violato i principi sulla verifica del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore; la colpa grave ostativa ex art. 69, comma 1, CCII va interpretata restrittivamente, senza riproporre la teoria dello shock esogeno né il rapporto rata/reddito elaborati sotto la legge n. 3/2012, dovendosi valorizzare le ragioni per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni.

Una consumatrice gravata da un’esposizione debitoria di oltre 330.000 euro, originata da vicende familiari protrattesi nel tempo, tra cui un mutuo cointestato, finanziamenti rinegoziati nel tentativo di onorare le rate, il mantenimento dei figli senza supporto economico e problematiche di salute, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e seguenti CCII, senza falcidia del creditore ipotecario. Due società finanziarie hanno presentato osservazioni contestando la colpa grave della debitrice.

Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibili le osservazioni ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII, avendo l’OCC attestato che entrambi i creditori osservanti non avevano correttamente valutato il merito creditizio della debitrice: la violazione dei principi di cui all’art. 124-bis TUB preclude al creditore di contestare la convenienza della proposta. Quanto alla colpa grave ostativa ex art. 69, comma 1, CCII, la pronuncia aderisce all’orientamento più elastico della giurisprudenza di merito, secondo cui non sono più riproponibili i criteri della meritevolezza elaborati sotto la legge n. 3/2012, quali la teoria dello shock esogeno e il rapporto rata/reddito, poiché la sproporzione dell’indebitamento è l’essenza stessa del sovraindebitamento e presupposto di accesso alla procedura.

Verificati i presupposti di ammissibilità, le cause incolpevoli dell’indebitamento e il regolare svolgimento della fase di cui all’art. 70 CCII, il Tribunale ha omologato il piano, demandando all’OCC la vigilanza sull’esecuzione ex art. 71 CCII. La decisione rafforza la lettura sanzionatoria del mancato vaglio del merito creditizio da parte dei finanziatori, che si traduce nella perdita della legittimazione a contestare la convenienza del piano.

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