Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Niente omologa del piano del consumatore fondato su preliminari di vendita condizionati: le liquidazioni esigono procedure competitive ex art. 71 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Palermo

Data

02/01/2025

Estensore

Maria Cultrera

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore procedure competitive art. 71 ccii preliminare di compravendita omologazione procedura familiare credito fondiario

Massima

Non è omologabile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda la cessione di beni immobili mediante contratti preliminari di compravendita risolutivamente condizionati alla mancata omologazione, poiché tale modalità si pone in contrasto con l'art. 71, comma 2, CCII, che impone che vendite e cessioni avvengano tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, con adeguate forme di pubblicità e massima informazione e partecipazione degli interessati; il contenuto libero della proposta ex art. 67, comma 1, CCII non consente di derogare a tale presidio.

Due coniugi in stato di sovraindebitamento hanno proposto congiuntamente, ex art. 66 CCII, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore imperniato sulla cessione a titolo oneroso delle quote di proprietà di taluni immobili, in esecuzione di contratti preliminari di compravendita già stipulati e risolutivamente condizionati alla mancata omologazione della proposta, oltre che sull’accantonamento di quote delle retribuzioni.

Il Tribunale rileva che tale architettura contrasta con l’art. 71, comma 2, secondo periodo, CCII: le vendite e le cessioni, se previste dal piano, devono essere effettuate dal debitore tramite procedure competitive, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, con pubblicità adeguata a garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati. La predeterminazione dell’acquirente mediante preliminari condizionati preclude il ricorso alle procedure competitive e non è giustificabile invocando il contenuto libero della proposta ex art. 67, comma 1, CCII; né le obbligazioni dei promissari acquirenti risultavano assistite da cauzioni o garanzie di solvibilità. La sentenza esamina anche l’opposizione del creditore fondiario sulla convenienza ex art. 70, comma 7, CCII, giudicando le proiezioni del piano, dilazionate in un lungo arco temporale, non migliorative rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, anche alla luce di Cass. n. 22914/2024 sul privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 TUB applicabile alla liquidazione controllata.

L’istanza di omologazione è rigettata, con declaratoria di inefficacia delle misure protettive ex art. 70, comma 10, CCII. La pronuncia ribadisce che la liquidazione dei beni nel piano del consumatore non può eludere il presidio delle procedure competitive, a tutela della massimizzazione del realizzo e della parità informativa.

Contenuti correlati