Merito creditizio e art. 69 CCII: il finanziatore che ha concorso al sovraindebitamento non può contestare la meritevolezza
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Massima
Ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento, violando i principi in materia di verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo per contestare la meritevolezza del debitore; il requisito ostativo dell'art. 69, comma 1, CCII richiede peraltro colpa grave, malafede o frode, sicché il mero aggravamento del passivo per colpa semplice non preclude al consumatore l'accesso al piano di ristrutturazione. La convenienza del piano va inoltre apprezzata anche alla luce dei tempi e degli esiti dell'alternativa della liquidazione controllata, tenuto conto dell'esdebitazione conseguibile dal debitore ai sensi degli artt. 278 e 282 CCII.
Una società finanziaria, titolare di oltre la metà della complessiva esposizione debitoria di un dipendente pubblico sovraindebitato, ha proposto reclamo avverso l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, contestando la meritevolezza del debitore per avere questi aggravato il proprio passivo mediante finanziamenti successivi, nonché la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
La Corte d’Appello di Bologna esamina il perimetro del requisito soggettivo delineato dall’art. 69 CCII: da un lato, l’accesso al piano è precluso solo da colpa grave, malafede o frode, non dal mero concorso colposo semplice del consumatore nell’aggravamento del passivo; dall’altro, l’art. 69, comma 2, CCII sanziona il finanziatore che abbia erogato credito senza un’adeguata verifica del merito creditizio, escludendone la legittimazione a proporre opposizione o reclamo fondati sulla immeritevolezza. La Corte valorizza inoltre il confronto con la liquidazione controllata, considerando la durata della procedura, i limiti di apprensione dei redditi sopravvenuti del debitore e l’operatività dell’esdebitazione ai sensi degli artt. 278 e 282 CCII.
Il reclamo viene respinto, con condanna della reclamante alle spese del grado. La sentenza consolida un orientamento di grande impatto pratico: l’istituto di credito che concede finanziamenti a un debitore già gravemente esposto si preclude da sé la possibilità di contestare la meritevolezza in sede di omologa, mentre per i difensori dei debitori la verifica del merito creditizio diventa una leva difensiva centrale nei giudizi di reclamo.