Il creditore colpevole dell’indebitamento puo’ comunque contestare la legittimita’ del piano del consumatore
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Massima
L'art. 69, comma 2, CCII preclude al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento, o violato i principi dell'art. 124-bis TUB, soltanto l'opposizione e il reclamo volti a contestare la convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non anche le impugnazioni dirette a far valere la mancanza dei requisiti di legittimita' della domanda, ivi compresa l'assenza di meritevolezza del debitore ex art. 69, comma 1, CCII. E' pertanto erronea la declaratoria di inammissibilita' del reclamo del creditore colpevole che contesti la determinazione del sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Un tribunale marchigiano aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di una consumatrice ex art. 67 CCII. La corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo della societa’ finanziaria creditrice, ritenendo che questa, avendo erogato credito in violazione degli obblighi di verifica del merito creditizio ex art. 124-bis TUB e cosi’ aggravato il sovraindebitamento, fosse priva di legittimazione a impugnare ai sensi dell’art. 69 CCII.
La questione di diritto attiene alla portata della preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII: la Cassazione valorizza l’evoluzione normativa della disposizione, modificata dal decreto correttivo n. 147/2020 proprio per restringere l’originaria inibitoria, estesa alle cause di inammissibilita’ non derivanti da comportamenti dolosi del debitore, alla sola contestazione della convenienza della proposta. Ne deriva che il creditore colpevole resta legittimato a far valere, con opposizione e reclamo, i motivi giuridici o di legittimita’, tra cui la mancanza di meritevolezza del consumatore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ex art. 69, comma 1, CCII.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello in diversa composizione: il reclamo della creditrice, volto a contestare la legittimita’ della proposta per atti in frode e aggravamento consapevole del sovraindebitamento, non poteva essere dichiarato inammissibile. La pronuncia traccia con nettezza il confine tra contestazioni di convenienza, precluse al creditore colpevole, e contestazioni di legittimita’, sempre consentite, con rilevanti ricadute pratiche sul contenzioso in materia di omologazione dei piani del consumatore.