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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore e merito creditizio: la responsabilità del finanziatore nel giudizio di meritevolezza

Autorità

Tribunale

Sede

Roma

Data

30/05/2025

Estensore

Daniela Cavaliere

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore merito creditizio responsabilità del finanziatore art. 124-bis TUB meritevolezza art. 69 CCII

Massima

Nel giudizio di meritevolezza del consumatore ai fini dell'omologazione del piano rileva la condotta del finanziatore che abbia concesso credito senza adeguata valutazione del merito creditizio ai sensi dell'art. 124-bis TUB: non può attribuirsi al solo consumatore la responsabilità di eventuali discrasie informative contenute in un modulo predisposto unilateralmente dall'ente finanziatore, dotato delle competenze e degli strumenti per verificare la sostenibilità del finanziamento.

I coniugi consumatori propongono una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale, sulla scorta della relazione del Gestore della crisi, esamina i presupposti della procedura e, in particolare, il giudizio di meritevolezza in relazione alla concessione dei finanziamenti.

Il provvedimento affronta il rilievo del merito creditizio e della condotta del finanziatore: richiamato l’art. 124-bis TUB, esclude che la responsabilità di eventuali discrasie informative possa addossarsi al solo consumatore, gravando sull’ente finanziatore – dotato delle competenze tecniche – l’onere di valutare la sostenibilità del credito sulla base del reddito disponibile effettivo.

Ritenuta adeguata la valutazione dell’OCC e sussistente la meritevolezza, il Tribunale omologa il piano del consumatore, ne dispone la pubblicità e la comunicazione ai creditori e dichiara chiusa la procedura. La pronuncia è di rilievo per l’incidenza della valutazione del merito creditizio sul giudizio di meritevolezza del consumatore.

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