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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata su istanza dei creditori contro l’ex imprenditore cancellato da oltre un anno

Autorità

Tribunale

Sede

Bolzano

Data

22/11/2024

Estensore

Massimiliano Segarizzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata istanza dei creditori imprenditore cancellato art. 33 ccii soglia 50.000 euro esdebitazione sovraindebitamento

Massima

Decorso l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, la domanda di liquidazione giudiziale è improcedibile ex art. 33 CCII e l'ex imprenditore individuale, che resta debitore delle obbligazioni d'impresa, può accedere unicamente alla liquidazione controllata, strumento che gli consente l'esdebitazione. Ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII la procedura può essere aperta su istanza dei creditori nei confronti del debitore persona fisica quando i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria non sono inferiori a euro 50.000 e non risulta attestata dall'OCC l'assenza di beni liquidabili.

Alcuni ex dipendenti chiedevano l’apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti del titolare di un’impresa individuale cessata e cancellata dal registro delle imprese oltre un anno prima del ricorso. Il resistente eccepiva l’improcedibilità della liquidazione giudiziale ex art. 33 CCII e contestava i presupposti della liquidazione controllata, invocando la soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti. Dall’istruttoria emergevano debiti verso i lavoratori ricorrenti per oltre 30.000 euro, un intervento di altro creditore per oltre 88.000 euro e debiti erariali per circa 72.000 euro.

Il Tribunale di Bolzano affronta il tema del debitore ex imprenditore cancellato: decorso il termine annuale dell’art. 33 CCII, egli non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale né può accedere a concordato minore, concordato preventivo o accordi di ristrutturazione (art. 33, comma 4), residuando la sola liquidazione controllata quale strumento che gli consente di pervenire all’esdebitazione, in linea con la giurisprudenza di merito e con il decreto della Prima Presidente della Cassazione n. 22699/2023. Sul piano dei presupposti, l’art. 268, comma 2, CCII legittima il creditore a chiedere l’apertura contro la persona fisica, condizionandola a debiti scaduti e non pagati non inferiori a 50.000 euro.

Accertati lo stato di insolvenza e il superamento della soglia, senza che il debitore avesse prodotto l’attestazione OCC sull’assenza di beni liquidabili, il Tribunale dichiara improcedibile la liquidazione giudiziale e apre la liquidazione controllata, demandando al giudice delegato la determinazione della quota di sostentamento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII. Il dispositivo incarica inoltre il liquidatore di riferire, prima della scadenza del triennio, sulle condizioni di esdebitazione ex artt. 280 e 282, comma 2, CCII: indicazioni operative utili sulla gestione della procedura aperta su iniziativa dei creditori.

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