Liquidazione controllata senza beni da liquidare: basta il reddito eccedente il mantenimento, e la quota la fissa il giudice delegato
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La liquidazione controllata può essere aperta anche in assenza di beni da liquidare, purché il debitore disponga di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria al mantenimento suo e della famiglia, a maggior ragione ove sia previsto l'apporto di finanza esterna da parte di un terzo. La determinazione della parte di reddito non acquisibile alla procedura ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII compete al giudice delegato e non al tribunale in sede di apertura, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale.
Un lavoratore dipendente con un indebitamento di oltre 340.000 euro, privo di beni immobili o mobili registrati e titolare soltanto di un modesto saldo di conto corrente e di un reddito netto mensile di circa 2.000-2.100 euro, chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, con l’apporto a titolo di finanza esterna di 25.000 euro da parte di un terzo. La relazione del gestore della crisi designato dall’OCC esprime valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione.
La sentenza affronta due questioni di rilievo sistematico. La prima è l’ammissibilità della liquidazione controllata in assenza di beni da liquidare: il collegio la risolve positivamente, richiedendo che il debitore disponga di un reddito capace di generare un’eccedenza destinabile ai creditori rispetto alla quota di mantenimento, condizione qui rafforzata dalla finanza esterna promessa dal terzo. La seconda attiene al riparto di competenze interno: poiché l’art. 268, comma 4, lett. b) CCII demanda “al giudice” la determinazione della parte di reddito non acquisibile, mentre l’apertura spetta al tribunale ex art. 270 CCII, tale determinazione compete al giudice delegato, in analogia con l’art. 146 CCII.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura, nomina giudice delegato e liquidatore, ordina il deposito dell’elenco dei creditori, assegna il termine di novanta giorni per le domande ex art. 201 CCII e dispone le pubblicità, precisando che l’inserimento della sentenza nel sito del tribunale spetta alla cancelleria. La pronuncia conferma l’apertura della liquidazione controllata ai debitori “nullatenenti ma redditieri”, ampliando l’accesso all’esdebitazione attraverso la destinazione dei redditi futuri.