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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Apertura della liquidazione controllata: la quota di stipendio trattenibile la fissa il giudice delegato, non la sentenza

Autorità

Tribunale

Sede

Treviso

Data

20/02/2025

Estensore

Lucio Munaro

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata apertura art. 268 ccii giudice delegato mantenimento relazione occ sovraindebitamento

Massima

Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII è sufficiente che la relazione dell'OCC, conforme all'art. 269, comma 2, CCII, dimostri lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII e la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. L'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, relativa a quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, spetta al giudice delegato e non deve necessariamente essere contenuta nella sentenza di apertura, poiché la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale e la legge non ne impone la fissazione contestuale, a differenza di quanto previsto dall'art. 14-quinquies, lett. f), l. 3/2012.

Una debitrice persona fisica, esposta per oltre 1,7 milioni di euro, in larga parte per obbligazioni derivanti da partecipazioni societarie, e titolare di uno stipendio mensile di circa 1.657 euro oltre a un patrimonio immobiliare stimato in circa 438.000 euro, chiedeva al Tribunale di Treviso l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 ss. CCII.

Il collegio verifica ordinatamente i presupposti: la competenza territoriale ex art. 27, comma 3, CCII; la conformità della relazione dell’OCC al contenuto prescritto dall’art. 269, comma 2, CCII; lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268, comma 1, e 2, comma 1, lett. c), CCII; l’assenza di precedenti domande di accesso alle procedure negoziali (art. 270, comma 1, CCII); la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. La questione di maggior interesse riguarda la sede di determinazione della quota di reddito che il debitore può trattenere per il mantenimento proprio e della famiglia: la sentenza, sulla base del dato letterale dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII e del confronto con l’abrogato art. 14-quinquies l. 3/2012, rimette tale determinazione al giudice delegato in un momento successivo all’apertura.

Il tribunale dichiara quindi aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore e assegna ai creditori il termine di novanta giorni per le domande ex art. 201 CCII. La pronuncia offre un’indicazione organizzativa utile alla prassi: la sentenza di apertura può prescindere dalla fissazione immediata dei limiti di trattenibilità dello stipendio, demandata al giudice delegato.

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