Liquidazione controllata: reddito escluso ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII e durata della procedura tra minimo triennale e limite sessennale
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Massima
Nell'aprire la liquidazione controllata il tribunale determina ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII la quota di reddito del debitore esclusa dalla liquidazione perché necessaria al mantenimento suo e della famiglia, con obbligo di versare al liquidatore l'eccedenza. La procedura può essere chiusa decorsi almeno tre anni dall'apertura, ma quando la liquidazione abbia ad oggetto il conferimento di somme trattenute su stipendi o pensioni la sua durata non può eccedere i sei anni, in applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001.
Un lavoratore dipendente con un’esposizione debitoria di oltre 1,5 milioni di euro, in larga parte assistita da privilegio ipotecario, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, mettendo a disposizione la quota di un immobile in comproprietà, le giacenze sui conti correnti e la parte di stipendio eccedente le necessità familiari.
La sentenza definisce con precisione il perimetro dell’attivo liquidabile: il Tribunale esclude dalla liquidazione, ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, il reddito fino a 2.380 euro mensili e le giacenze pregresse necessarie al sostentamento del nucleo, ordinando il versamento al liquidatore delle somme eccedenti; valuta inoltre l’opportunità di lasciare al debitore la custodia dell’immobile in comproprietà fino alla vendita. Sul piano temporale, il provvedimento chiarisce che la chiusura può intervenire decorsi almeno tre anni dall’apertura, ma che la liquidazione fondata sull’apprensione di quote di stipendio o pensione non può superare i sei anni in forza dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto), parametro di durata ragionevole delle procedure concorsuali.
Vengono quindi disposti gli adempimenti tipici ex artt. 270 e 272 e ss. CCII: divieto di azioni esecutive e cautelari, interruzione dei processi pendenti, termini per le domande di ammissione al passivo ex art. 201 CCII, relazioni semestrali del liquidatore. La pronuncia offre ai professionisti un modello operativo per la quantificazione del reddito impignorabile e per la gestione della durata della liquidazione controllata.