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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata del lavoratore dipendente: la fissazione della quota di mantenimento spetta al giudice delegato

Autorità

Tribunale

Sede

Treviso

Data

25/09/2023

Estensore

Lucio Munaro

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii quota di mantenimento giudice delegato lavoratore dipendente beni esclusi inventario

Massima

Nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII l'indicazione dei limiti entro i quali stipendi e redditi del debitore restano esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, compete al giudice delegato e non al tribunale in sede di apertura: la norma si riferisce espressamente al giudice, tale indicazione non rientra nel contenuto tassativo della sentenza di apertura fissato dall'art. 270, comma 2, CCII e la soluzione è coerente con la disciplina previgente. Possono essere esclusi sin dall'apertura i mobili e gli arredi dell'abitazione di scarso valore, la cui liquidazione sarebbe antieconomica, rimettendo ogni ulteriore valutazione al completamento dell'inventario ex art. 272, comma 2, CCII.

Un lavoratore dipendente, con debiti per oltre 313.000 euro, un immobile già sottoposto a esecuzione forzata, un veicolo vetusto e un credito di difficile realizzo verso una società estera in concordato preventivo, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 CCII. Il Tribunale di Treviso, verificati lo stato di sovraindebitamento, la competenza e la completezza della relazione dell’OCC ex art. 269 CCII, ha dichiarato aperta la procedura.

Il punto qualificante della sentenza riguarda il riparto di competenze interno alla procedura: il collegio ritiene che la fissazione dei limiti di impignorabilità di stipendi e redditi ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII spetti al giudice delegato e non al tribunale in sede di apertura, sulla base del dato letterale, del contenuto tassativo della sentenza di apertura ex art. 270, comma 2, CCII e della continuità con il sistema della legge n. 3/2012. Vengono inoltre esclusi sin d’ora dalla liquidazione i mobili e gli arredi dell’abitazione, di valore irrisorio, perché la relativa liquidazione sarebbe antieconomica.

La pronuncia, che nomina giudice delegato e liquidatore e scandisce i termini per le domande dei creditori ex art. 201 CCII, fornisce ai professionisti un modello operativo sulla distribuzione dei poteri tra collegio e giudice delegato nella liquidazione controllata e sulla gestione dei beni di modesto valore, da vagliare in sede di inventario ex art. 272, comma 2, CCII.

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