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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Apertura della liquidazione controllata del consumatore: quota di mantenimento rimessa al giudice delegato e spese di procedura a carico del debitore

Autorità

Tribunale

Sede

Venezia

Data

21/12/2023

Estensore

Sara Pitinari

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii art. 270 ccii consumatore mantenimento nucleo familiare spese di procedura occ

Massima

Verificati i requisiti degli artt. 268 e 269 CCII, lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII e la non assoggettabilità del debitore a liquidazione giudiziale o coatta amministrativa, va dichiarata aperta la liquidazione controllata del consumatore ai sensi dell'art. 270 CCII. La determinazione delle somme escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, può essere rimessa al giudice delegato, fermo restando che il debitore deve farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista la prenotazione a debito.

Il Tribunale di Venezia, sezione fallimentare, dichiara aperta la liquidazione controllata richiesta da un consumatore sovraindebitato con l’ausilio dell’OCC, la cui relazione attestava la completezza e l’attendibilità della documentazione e illustrava la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La sentenza ripercorre ordinatamente i presupposti di accesso alla procedura: la competenza ex art. 27, comma 2, CCII; lo stato di sovraindebitamento secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII; la non assoggettabilità del debitore a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie; l’avvenuta effettuazione, da parte dell’OCC, delle comunicazioni all’agente della riscossione e agli uffici fiscali previste dall’art. 269, comma 3, CCII.

Due le indicazioni operative di rilievo: la determinazione delle somme escluse dalla liquidazione perché necessarie al mantenimento del nucleo familiare, ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, è rimessa al giudice delegato; il debitore deve in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all’apertura della procedura, non essendo prevista la prenotazione a debito. Il provvedimento conferma inoltre il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali e la sospensione del corso degli interessi ai soli effetti del concorso, con la consueta disciplina delle domande di ammissione al passivo ex art. 201 CCII.

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