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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: nessun requisito di meritevolezza per l’accesso e reclamo ammissibile ex artt. 50 e 270, comma 5, CCII

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Brescia

Data

29/11/2023

Estensore

Marco Benatti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata reclamo art. 50 ccii art. 270 comma 5 ccii meritevolezza sovraindebitamento esdebitazione art. 280 ccii

Massima

Il decreto che rigetta la domanda di apertura della liquidazione controllata è reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 50 CCII, applicabile in forza del rinvio alle disposizioni sul procedimento unitario contenuto nell'art. 270, comma 5, CCII. La liquidazione controllata ex art. 268 CCII non ha carattere premiale e l'accesso alla procedura non può essere negato valorizzando requisiti di meritevolezza non previsti dalla legge, quali la mancata richiesta di rateizzazione del debito erariale o la mancata modifica delle condizioni di separazione: i profili di meritevolezza rilevano semmai in sede di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 CCII.

Un professionista gravato da un’esposizione debitoria di oltre un milione di euro, in prevalenza erariale e da obblighi di mantenimento, si era visto respingere dal Tribunale di Bergamo la domanda di apertura della liquidazione controllata: secondo il primo giudice, il reddito medio percepito avrebbe consentito di onorare i debiti, e il ricorrente non avrebbe né tentato la rateizzazione con il fisco né chiesto la modifica delle condizioni di separazione. Avverso il decreto di rigetto il debitore ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Brescia.

La Corte affronta anzitutto il tema dell’impugnabilità del provvedimento di rigetto: benché l’art. 50 CCII si riferisca testualmente alla liquidazione giudiziale, il rinvio operato dall’art. 270, comma 5, CCII alle disposizioni sul procedimento unitario ne consente l’applicazione anche alla liquidazione controllata. Nel merito, ricostruita la nozione di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c), CCII come stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, la Corte rileva l’erroneo computo del passivo da parte del tribunale e accerta che il reclamante, privo di cespiti immobiliari e impossibilitato a ottenere rateizzazioni a lungo termine, versava quantomeno in stato di crisi.

Il principio di maggior rilievo per i professionisti è la netta esclusione di ogni filtro di meritevolezza in sede di apertura: la liquidazione controllata non è un beneficio premiale e non può essere negata per presunte negligenze o imprudenze del sovraindebitato, dovendosi rinviare ogni valutazione sulla condotta del debitore al momento dell’esdebitazione, ove l’art. 280 CCII prevede specifiche condizioni ostative. La Corte, in riforma del decreto, dichiara essa stessa l’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 50, comma 5, CCII, rimettendo gli atti al tribunale.

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