Apertura della liquidazione controllata in appello nonostante il modesto soddisfacimento dei creditori chirografari
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La liquidazione controllata può essere aperta anche quando la procedura sia idonea a soddisfare i creditori chirografari solo in minima misura, non ostandovi l'esiguità dell'attivo ove permanga lo stato di crisi del debitore, desumibile anche dalla sopravvenienza di nuovi pignoramenti e iscrizioni ipotecarie; in accoglimento del reclamo, la Corte d'Appello revoca il decreto di primo grado e dichiara l'apertura della procedura.
L’Organismo di composizione della crisi propone reclamo, ai sensi dell’art. 50 CCII, avverso il decreto con cui il Tribunale di primo grado aveva negato l’apertura della liquidazione controllata, sul presupposto che la procedura sarebbe idonea a soddisfare i creditori chirografari solo in misura minima.
La Corte d’Appello affronta la questione se l’esiguità dell’attivo distribuibile osti all’apertura della liquidazione controllata, valutando la persistenza dello stato di crisi del debitore, desunta anche dalla sopravvenienza di nuovi pignoramenti e dall’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In accoglimento del reclamo, la Corte revoca il decreto di primo grado e dichiara l’apertura della liquidazione controllata, rimettendo gli atti al Tribunale per gli adempimenti di cui all’art. 270 CCII. La pronuncia è di interesse per i limiti del diniego di apertura della liquidazione controllata fondato sull’insufficienza dell’attivo.