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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Sovraindebitamento senza radicale impotenza finanziaria: la Corte d’Appello apre la liquidazione controllata in riforma del rigetto

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Brescia

Data

04/10/2023

Estensore

Maria Tulumello

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata nozione di sovraindebitamento art. 268 ccii reclamo art. 50 ccii crisi e insolvenza lavoratore dipendente

Massima

Lo stato di sovraindebitamento richiesto dall'art. 268 CCII, che richiama le nozioni di crisi e insolvenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), CCII, non presuppone una radicale impotenza finanziaria del debitore né una prognosi di totale e irreversibile illiquidità: è sufficiente che il reddito disponibile, al netto di un fabbisogno di mantenimento determinato in via prudenziale, non consenta di prognosticare l'estinzione regolare dei debiti maturati, tenuto conto anche di possibili spese straordinarie. Sussistendo tali presupposti, in accoglimento del reclamo ex art. 50 CCII va dichiarata l'apertura della liquidazione controllata, con rimessione al tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 270, comma 2, CCII.

Una lavoratrice dipendente con uno stipendio mensile di circa 1.300 euro, priva di immobili e con debiti per circa 19.600 euro derivanti essenzialmente da canoni di locazione insoluti e debiti tributari, si era vista respingere dal tribunale la domanda di apertura della liquidazione controllata: secondo il primo giudice le obbligazioni, per quanto gravose, erano sostenibili con il margine reddituale disponibile, mancando una radicale impotenza finanziaria. La debitrice ha proposto reclamo censurando la nozione restrittiva di sovraindebitamento adottata.

La Corte d’Appello accoglie la prospettazione: le definizioni di crisi e insolvenza dell’art. 2 CCII, richiamate dall’art. 268 CCII, non esigono una situazione di squilibrio irreversibile né l’azzeramento di ogni capacità di pagamento. Rileva piuttosto la prognosi concreta: uno stipendio che, dedotto un fabbisogno mensile determinato in via estremamente prudenziale, non consente di estinguere i debiti maturati nemmeno in un orizzonte ragionevole, tanto più in presenza di patologie croniche che espongono a spese sanitarie impreviste, integra lo stato di sovraindebitamento rilevante.

In riforma del provvedimento reclamato, la Corte dichiara aperta la liquidazione controllata e rimette gli atti al tribunale per i provvedimenti ex art. 270, comma 2, CCII. La sentenza è un precedente importante per i difensori: ridimensiona le letture restrittive dell’accesso alla liquidazione controllata e valorizza la funzione esdebitatoria della procedura per i debitori con redditi modesti.

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