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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: mantenimento parametrato alle soglie ISTAT e acquisizione della quota di snc per esclusione di diritto del socio

Autorità

Tribunale

Sede

Torino

Data

03/10/2024

Estensore

Carlotta Pittaluga

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata mantenimento debitore parametri istat quota società di persone art. 2288 c.c. occ prededuzione

Massima

Nella liquidazione controllata aperta ex artt. 268 e 269 CCII la somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, può essere determinata con riferimento alla spesa mediana ISTAT per nuclei di analoga composizione, tenuto conto degli obblighi di mantenimento verso i figli; ogni somma eccedente va messa a disposizione del liquidatore, con onere di rendicontazione periodica. L'apertura della procedura liquidatoria comporta l'esclusione di diritto del debitore dalla società di persone cui partecipa, ai sensi dell'art. 2288 c.c., con diritto alla liquidazione della quota ex art. 2289 c.c. da acquisire all'attivo.

Un lavoratore dipendente, con debiti scaduti per oltre 115.000 euro a fronte di un reddito mensile complessivo di circa 2.300 euro tra stipendio e pensione, chiedeva in proprio l’apertura della liquidazione controllata con l’ausilio dell’OCC. Il Tribunale, verificati i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII e la sufficienza della relazione del gestore, dichiarava aperta la procedura.

Tre i profili di interesse. Primo, la determinazione della quota di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII: la somma esclusa dalla liquidazione è ancorata alla spesa mediana ISTAT per famiglie di analoga composizione, includendo l’assegno di mantenimento dovuto al figlio minore, con obbligo del debitore di rendicontare trimestralmente le somme percepite e di trasmettere annualmente la certificazione unica. Secondo, la sorte della partecipazione in una società in nome collettivo inattiva: l’apertura della procedura determina l’esclusione di diritto del socio ex art. 2288 c.c., sicché il liquidatore dovrà monitorare la liquidazione della quota ex art. 2289 c.c. per acquisirne il valore all’attivo. Terzo, il riconoscimento della prededucibilità del compenso dell’OCC quale credito funzionale alla procedura ex art. 6 CCII.

La sentenza, che conferma liquidatore il gestore della crisi e collega la durata della procedura all’orizzonte dell’esdebitazione ex art. 282 CCII, fornisce uno schema operativo dettagliato su rendicontazione dei redditi, segnalazioni del liquidatore e pubblicità del provvedimento, utile alla prassi degli OCC piemontesi e non solo.

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