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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: mantenimento del debitore parametrato all’art. 283 CCII e meccanismo incentivante sui redditi eccedenti

Autorità

Tribunale

Sede

Vicenza

Data

20/02/2023

Estensore

Silvia Saltarelli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii art. 283 ccii mantenimento del debitore redditi sopravvenuti durata triennale esdebitazione

Massima

Nella liquidazione controllata, la quota di reddito da riservare al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII va determinata, di regola, secondo il criterio previsto dall'art. 283, comma 2, CCII per le utilità sopravvenute dell'esdebitato incapiente, stante l'identità di ratio. In funzione incentivante della ripresa dell'attività lavorativa, possono inoltre escludersi dall'attivo, per scaglioni percentuali decrescenti, le somme mensili eccedenti la quota di mantenimento, mentre la durata della procedura, in assenza di una norma analoga all'art. 14-undecies l. 3/2012, va ancorata al termine triennale previsto per l'esdebitazione.

Un lavoratore con un reddito mensile netto di circa 1.000 euro, privo di beni liquidabili, chiede tramite OCC l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e ss. CCII. Il Tribunale di Vicenza, verificati i presupposti soggettivi e oggettivi e la completezza della relazione dell’organismo di composizione della crisi, dichiara aperta la procedura affrontando il nodo della determinazione della quota di stipendio da lasciare al debitore.

La sentenza affronta due questioni di rilievo sistematico: il criterio di quantificazione delle somme necessarie al mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, che il collegio ancora — per identità di ratio — al parametro dell’art. 283, comma 2, CCII dettato per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente; e la durata della procedura a vocazione reddituale, in assenza nel CCII di una norma corrispondente all’art. 14-undecies della legge 3/2012.

Il Tribunale introduce un originale meccanismo incentivante: oltre alla quota base di mantenimento, vengono escluse dall’attivo percentuali decrescenti (dal 50% al 20%) delle somme mensili eccedenti, così da premiare l’incremento reddituale del debitore; restano fuori dal concorso anche rimborsi spese, bonus fiscali e sussidi. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma e comunque per i tre anni successivi, in coerenza con il termine per l’esdebitazione: indicazioni operative preziose per liquidatori e OCC nella costruzione dei programmi di liquidazione.

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