Liquidazione controllata familiare: basta l’origine comune del sovraindebitamento e la meritevolezza non rileva
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Massima
Ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, requisiti tra loro alternativi; riconosciuta la legittimita' della procedura familiare, la competenza spetta ex art. 66, comma 4, CCII al tribunale adito per primo. Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte del debitore e le cause del sovraindebitamento, non avendo la procedura carattere premiale: gli eventuali profili di mancanza di meritevolezza rilevano solo nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.
Due debitori legati da vincolo di parentela, il cui indebitamento derivava in misura preponderante da obbligazioni assunte congiuntamente, tra cui un mutuo cointestato e le spese di soccombenza di un contenzioso possessorio, avevano ottenuto dal tribunale l’apertura della liquidazione controllata su ricorso congiunto. I creditori procedenti avevano proposto reclamo e poi ricorso per cassazione, contestando la sussistenza del sovraindebitamento di uno dei debitori, la competenza territoriale, l’omessa verifica della relazione dell’OCC, l’autorizzazione all’uso delle autovetture e la quantificazione della somma destinata al mantenimento familiare.
La Corte chiarisce i presupposti della procedura familiare ex art. 66 CCII, che ricalca l’art. 7-bis della legge 3/2012: convivenza e origine comune del sovraindebitamento sono requisiti alternativi e il relativo accertamento di fatto e’ insindacabile in sede di legittimita’; quanto alla competenza, correttamente era stato adito il tribunale del circondario in cui uno dei debitori aveva il centro principale dei propri interessi, quale ufficio preventivamente adito ex art. 66, comma 4, CCII. Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la liquidazione controllata non ha natura premiale e non puo’ essere negata per presunte negligenze o imprudenze del debitore nella causazione del dissesto.
Il ricorso e’ rigettato: le censure sull’uso dei veicoli e sulla determinazione della quota di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII attingono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. La pronuncia consolida due punti fermi di grande utilita’ operativa: l’accesso congiunto dei familiari alla liquidazione controllata in presenza di debiti di origine comune e il rinvio di ogni valutazione di meritevolezza alla fase dell’esdebitazione ex art. 280 CCII.