Liquidazione controllata su domanda trasmessa per incompetenza: apertura senza udienza ed esclusione del veicolo di esiguo valore
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Massima
Nella liquidazione controllata chiesta dal medesimo debitore non è necessaria la previa fissazione dell'udienza, non essendovi contraddittori interessati a contrastare la posizione del ricorrente; la competenza si radica ex art. 27, comma 3, lett. b) CCII nel luogo di residenza, presunto centro degli interessi principali. Può essere autorizzata l'esclusione dal patrimonio liquidabile del veicolo di esiguo valore necessario alle esigenze familiari, mentre la determinazione della quota di reddito impignorabile ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII è demandata al giudice delegato.
La pronuncia del Tribunale di Pesaro trae origine da una vicenda processuale peculiare: la domanda di liquidazione controllata era stata originariamente presentata davanti ad altro tribunale con un ricorso “familiare” ex art. 66 CCII insieme all’ex coniuge, e il giudice adito, ritenutasi l’incompetenza limitatamente alla posizione della ricorrente residente in altro circondario, aveva trasmesso gli atti. La debitrice, non esercente attività d’impresa, presentava un indebitamento di circa 300 mila euro a fronte di un patrimonio liquidabile di circa 75 mila euro, con relazione dell’OCC attestante completezza e attendibilità della documentazione.
Il collegio affronta tre questioni operative ricorrenti: la competenza territoriale ex art. 27, comma 3, lett. b) CCII, ancorata alla residenza quale presunto centro degli interessi principali della persona fisica non imprenditrice; la possibilità di definire il procedimento senza fissazione di udienza quando la liquidazione è chiesta dallo stesso debitore, mancando contraddittori interessati; il perimetro del patrimonio acquisibile alla procedura, con riguardo all’esclusione del veicolo di esiguo valore necessario agli spostamenti familiari e alla determinazione della quota di reddito impignorabile ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore (individuato nell’OCC per ragioni di opportunità e coordinamento), assegna ai creditori il termine di 90 giorni per le domande ex art. 201 CCII e demanda al giudice delegato la fissazione dei limiti reddituali, previa nota documentata sulla condizione reddituale del nucleo familiare. La decisione offre un modello di gestione efficiente della liquidazione controllata in proprio, valorizzando l’economia processuale e la continuità tra OCC e liquidatore.