Liquidazione controllata dell’impresa agricola su istanza del creditore e facoltà di concordato minore ex art. 271 CCII
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Massima
L'impresa agricola, non assoggettabile a liquidazione giudiziale, può essere sottoposta a liquidazione controllata su istanza del creditore; il debitore, cui l'art. 271 CCII riconosce la facoltà di chiedere un termine per presentare una domanda di concordato minore, ove non vi provveda soggiace all'apertura della liquidazione controllata, con conseguente avvio delle operazioni liquidatorie e, ove ricorrano soci illimitatamente responsabili, della verifica ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII.
Un creditore propone domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, controllata nei confronti di un’impresa agricola. La resistente eccepisce la propria natura di impresa agricola, non assoggettabile a liquidazione giudiziale, e la facoltà, ai sensi dell’art. 271 CCII, di chiedere un termine per presentare una domanda di concordato minore.
Il Tribunale affronta la qualificazione soggettiva del debitore e gli effetti della mancata presentazione del concordato minore, valutando l’apertura della liquidazione controllata e la posizione dei soci illimitatamente responsabili ai fini della relazione ex art. 268, comma 4, CCII.
Rilevata l’impossibilità di accedere al concordato minore, il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina il liquidatore e detta la disciplina delle operazioni liquidatorie, disponendo altresì una relazione in ordine alla posizione del socio. La pronuncia è di interesse per la liquidazione controllata dell’impresa agricola su istanza del creditore.