Liquidazione controllata su ricorso del creditore: serve la prova dell’insolvenza e nessun termine per l’esdebitazione dell’incapiente
Keyword
Massima
La domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal creditore ex art. 268, comma 2, CCII presuppone la prova di un vero e proprio stato di insolvenza del sovraindebitato, non essendo sufficiente il mancato pagamento di un credito ancora sub iudice e oggetto di contestazione non pretestuosa. L'esdebitazione del debitore incapiente di cui all'art. 283 CCII non costituisce strumento di regolazione della crisi da trattare con priorità ai sensi degli artt. 7 e 271 CCII, sicché il debitore non può ottenere un termine per accedervi, ma deve munirsi già all'udienza dell'attestazione dell'OCC ex art. 268, comma 3, CCII sull'assenza di utilità destinabili ai creditori.
La curatela di un fallimento chiedeva l’apertura della liquidazione controllata nei confronti dell’ex amministratore della società fallita, deducendo un credito risarcitorio di oltre 370.000 euro accertato da una sentenza per atti di mala gestio, non ancora definitiva perché impugnata in appello. Il debitore resisteva, chiedendo in via preliminare un termine per far attestare dall’OCC, ai sensi dell’art. 268, comma 3, CCII, l’assenza di utilità destinabili ai creditori, in funzione dell’accesso all’esdebitazione dell’incapiente.
Il collegio affronta due questioni di assoluta novità. La prima riguarda i rapporti tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente: quest’ultima non rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi a trattazione prioritaria ex artt. 7 e 271 CCII, poiché non prevede alcuna ristrutturazione dei debiti; tra le due procedure vi è semmai alternatività, nel senso che la liquidazione controllata non può essere aperta in difetto di attivo, ma il debitore deve produrre tempestivamente l’attestazione qualificata dell’OCC, senza poter ottenere un rinvio. La seconda concerne il presupposto oggettivo del ricorso del creditore: l’art. 268, comma 2, CCII richiede un vero stato di insolvenza, non la mera crisi, e il mancato pagamento di un credito contestato in sede di gravame con motivi non pretestuosi non è di per sé indice di insolvenza.
Il Tribunale di Avellino respinge quindi il ricorso della curatela, rilevando che l’apertura della procedura in tale contesto finirebbe per comprimere il diritto di difesa del debitore, trasferendo la contestazione del credito nella sede della verifica del passivo riservata al liquidatore, e compensa le spese per la novità delle questioni. Pronuncia di rilievo per la definizione dei limiti dell’iniziativa del creditore nella liquidazione controllata.