Liquidazione controllata con attivo esiguo: rileva l’utilità prospettica dei redditi futuri e prosegue l’attività con partita IVA
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L'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268, 269 e 270 CCII non è preclusa dall'esiguità dell'attivo, quando sussista un'utilità prospettica per i creditori legata alla messa a disposizione dei proventi dell'attività lavorativa del debitore eccedenti il limite di mantenimento fissato ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, da apprendersi alla procedura nei tre anni successivi all'apertura. L'apertura della procedura non comporta la cessazione dell'attività svolta dal debitore mediante ditta individuale, quando essa costituisce la sua unica fonte di reddito.
Un debitore, già socio accomandatario di una società cancellata dal registro delle imprese e gravato da una consistente esposizione debitoria maturata nella pregressa attività commerciale, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII. Gli unici immobili erano già stati liquidati in sede di esecuzione individuale, sicché l’attivo offerto era costituito essenzialmente dai redditi futuri dell’attività svolta con partita IVA.
Il Tribunale di Ancona verifica i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII (competenza, legittimazione del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, relazione dell’OCC con le comunicazioni di rito) e si sofferma su due profili pratici: la sussistenza di un’utilità della procedura nonostante l’esiguità delle somme disponibili, ravvisata nella concreta messa a disposizione del ceto creditorio di parte dei proventi dell’attività lavorativa nei tre anni successivi all’apertura; e la compatibilità della liquidazione controllata con la prosecuzione dell’attività esercitata in forma di ditta individuale, ammessa in quanto unica fonte di reddito del debitore.
La sentenza dichiara aperta la procedura ex art. 270 CCII, fissa il limite di reddito trattenibile per il mantenimento del nucleo familiare, dispone l’apprensione delle eccedenze e di ogni sopravvenienza e richiama la sospensione del corso degli interessi ai soli effetti del concorso. Il provvedimento è significativo per i professionisti perché valorizza la funzione esdebitatoria della liquidazione controllata anche in presenza di patrimoni minimi, purché vi sia un apporto reddituale prospettico per i creditori.