Inammissibilità della liquidazione controllata in assenza di attivo non simbolico per i creditori
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Massima
È inammissibile la domanda di liquidazione controllata quando, alla luce della relazione dell'OCC e delle risultanze concrete, la procedura non sia in grado di attribuire ai creditori un attivo superiore a quello meramente simbolico; non è sufficiente una relazione che si limiti a formule generiche sulla fattibilità della domanda.
Il debitore, privo di beni mobili o immobili da liquidare, chiede l’apertura della liquidazione controllata fondata sulla messa a disposizione dei creditori dei propri redditi futuri da lavoro dipendente. Gran parte di tali redditi è tuttavia assorbita dal fabbisogno familiare, sicché residuerebbe in favore della procedura una percentuale assai modesta.
Il Tribunale affronta il tema dell’attivo distribuibile nella liquidazione controllata, valutando se la procedura sia in grado di assicurare ai creditori un soddisfacimento non meramente simbolico e censurando la relazione dell’OCC che si limiti a formule generiche e tautologiche sulla fattibilità della domanda.
Ritenuto che l’apporto ai creditori sarebbe irrisorio, il Tribunale dichiara l’inammissibilità del ricorso. La pronuncia è significativa per la verifica sostanziale, e non meramente formale, della sussistenza di un attivo distribuibile.