La durata della liquidazione controllata non può essere predeterminata dal debitore nel ricorso
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Massima
Nella liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII non spetta al debitore predeterminare la durata della procedura: i tempi e le modalità della liquidazione sono oggetto del programma redatto dal liquidatore ex art. 272 CCII, sotto il controllo del giudice, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 6/2024, secondo cui il triennio rilevante ai fini dell'esdebitazione costituisce anche il termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, dovendo la procedura assicurare il soddisfacimento dei creditori in una prospettiva di durata ragionevole.
Un debitore proponeva ricorso per l’apertura della liquidazione controllata prospettando una procedura di durata predeterminata, con un beneficio per i creditori giudicato dal collegio complessivamente modesto. Il Tribunale, rilevate d’ufficio alcune criticità, ha ritenuto di sottoporle al contraddittorio preventivo delle parti prima della decisione sul ricorso.
Il decreto si confronta con il dibattito sulla durata della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni, oggetto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 6/2024: il triennio decorso il quale matura l’esdebitazione ex art. 281 CCII rappresenta, secondo il giudice delle leggi, anche il termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti. Il collegio ne trae alcuni corollari: la durata non può essere predeterminata unilateralmente dal debitore nel ricorso; essa è rimessa alla programmazione del liquidatore ex art. 272 CCII; il giudice può sindacare un programma che, trascurando i beni sopravvenuti, lasci insoddisfatte le ragioni dei creditori; resta fermo il parametro della durata ragionevole della procedura.
In applicazione di tali principi il Tribunale, anziché decidere immediatamente, fissa un’udienza di discussione facoltizzando la parte ricorrente al deposito di note. Il provvedimento è significativo perché traduce in regole operative la pronuncia costituzionale, chiarendo che la liquidazione controllata è una procedura concorsuale a carattere universale la cui tempistica non è nella disponibilità del debitore.