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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Il socio accomandante è consumatore: ammissibile il piano di ristrutturazione per i debiti fiscali derivanti dalla partecipazione in s.a.s.

Autorità

Tribunale

Sede

Genova

Data

31/10/2024

Estensore

Tommaso Sdogati

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore socio accomandante sas nozione di consumatore debiti fiscali trasparenza fiscale art. 67 ccii

Massima

Il socio accomandante di una s.a.s., posizione a latere dell'organizzazione societaria quanto a gestione, amministrazione e contrazione dei debiti sociali, può qualificarsi consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, anche per i debiti fiscali derivanti da redditi di capitale imputati per trasparenza, e accedere alla ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII. L'apertura ex art. 70, comma 1, CCII va invece esclusa per i debiti sociali afferenti alla posizione di socio di s.n.c., rispetto ai quali la responsabilità illimitata non differenziata tra soci impedisce la qualifica di consumatore.

Una debitrice chiedeva l’apertura del procedimento di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII per debiti di natura esclusivamente fiscale, maturati in relazione alla posizione di socia accomandante di società in accomandita semplice. Il tribunale, dopo una richiesta di chiarimenti, esaminava la qualificabilità della ricorrente come consumatrice.

Il decreto valorizza la peculiarità della posizione dell’accomandante: si tratta di una posizione a latere dell’organizzazione societaria per quanto riguarda gestione, amministrazione e contrazione dei debiti sociali. I debiti fiscali riferibili a tale qualità, configurandosi come imposte su redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. e), TUIR tassati per trasparenza, non costituiscono debiti riconducibili strettamente all’attività di impresa, sicché la debitrice agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Né osta il novellato art. 2 CCII, che include tra i consumatori anche i soci delle società di cui ai titoli III, IV e VI del codice civile. Diversa è la posizione di socio di s.n.c.: per i relativi debiti sociali la responsabilità illimitata non differenziata tra i soci esclude la qualifica di consumatore.

Verificata la completezza della documentazione e della relazione dell’OCC, e l’insussistenza delle condizioni ostative ex art. 69 CCII, il giudice dispone l’apertura della procedura limitatamente ai debiti afferenti alla posizione di socia accomandante, con esclusione dei debiti da s.n.c., e detta gli adempimenti pubblicitari e di comunicazione ai creditori con i termini per le osservazioni. Il provvedimento delimita con precisione il perimetro soggettivo del piano del consumatore per i soci di società di persone, distinguendo in base al regime di responsabilità.

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