Concordato minore: non e’ ricorribile per cassazione il rigetto del reclamo contro la declaratoria di inammissibilita’
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Massima
Nel concordato minore non e' ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento che, in sede di reclamo, conferma la declaratoria di inammissibilita' della proposta ex art. 74 CCII: tale provvedimento difetta dei caratteri della decisorieta' e definitivita', non decidendo su diritti soggettivi contrapposti e non precludendo la riproposizione della domanda, ostacolata dall'art. 77 CCII solo quando il debitore sia gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti o abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte. Sono invece ricorribili i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione o il suo diniego.
Due coniugi sovraindebitati avevano presentato una proposta di concordato minore ex art. 74 CCII, dichiarata inammissibile dal giudice monocratico in ragione, tra l’altro, della natura consumeristica dei debiti, della preclusione ex art. 33, comma 4, CCII per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, della natura liquidatoria della proposta priva di risorse esterne ex art. 74, comma 2, CCII e della richiesta di ammissione al voto dei creditori ipotecari da soddisfare integralmente, in contrasto con l’art. 79, comma 1, CCII. La corte d’appello aveva respinto il reclamo e i debitori avevano proposto ricorso per cassazione.
La questione preliminare e assorbente attiene all’ammissibilita’ del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.: la Corte ripercorre i requisiti di decisorieta’ (idoneita’ al giudicato sostanziale su diritti soggettivi) e definitivita’ (attitudine al giudicato formale, anche rebus sic stantibus), richiamando l’orientamento consolidato in tema di concordato preventivo (Sez. U. 27073/2016) e di sovraindebitamento (Cass. 30529/2024), che distingue i provvedimenti a contenuto latamente omologatorio, ricorribili, da quelli di mera inammissibilita’ della proposta, non ricorribili.
Il ricorso e’ dichiarato inammissibile: il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore non decide in modo definitivo sulla stessa e non ne preclude la riproposizione, posto che l’art. 77 CCII osta alla ripresentazione solo nei casi di esdebitazione infraquinquennale o di doppio beneficio. La pronuncia consolida, per il concordato minore, il discrimine tra fase di ammissione e giudizio di omologazione ai fini dell’accesso al giudizio di legittimita’, con immediata rilevanza pratica per la strategia processuale di debitori e creditori.