Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Credito fondiario e liquidazione controllata: la Prima Presidente assegna il rinvio pregiudiziale sull’art. 41 TUB alla Prima Sezione

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

26/10/2023

Estensore

Margherita Cassano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata rinvio pregiudiziale art. 363-bis c.p.c. credito fondiario art. 41 tub art. 269 ccii cassazione

Massima

Sussistono le condizioni richieste dall'art. 363-bis c.p.c. per dare ingresso al rinvio pregiudiziale sulla questione, esclusivamente di diritto, nuova, di particolare importanza e suscettibile di porsi in numerose controversie, se il privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2, TUB sia opponibile a fronte dell'apertura di una delle procedure concorsuali del CCII a carico del debitore esecutato, e in particolare della liquidazione controllata di cui agli artt. 269 ss. CCII; la questione e' assegnata alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto.

Nell’ambito di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da una debitrice avverso l’ordinanza che aveva disposto la prosecuzione dell’espropriazione immobiliare su istanza del creditore fondiario, nonostante la sopravvenuta apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, il Tribunale di Brescia ha sollevato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo alla Cassazione se il privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB sia opponibile dopo l’apertura delle procedure concorsuali del CCII e, in particolare, della liquidazione controllata ex artt. 269 ss. CCII.

Il provvedimento della Prima Presidente da’ conto del contrasto interpretativo: da un lato gli argomenti contrari all’operativita’ del privilegio (natura eccezionale della norma, mancata estensione terminologica ad opera dell’art. 369 CCII), dall’altro quelli favorevoli (rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII all’art. 150 CCII con la sua clausola di salvezza, portata non esaustiva dell’art. 369 CCII, ultrattivita’ biennale del privilegio fondiario prevista dalla legge delega n. 155/2017). La Prima Presidente ritiene integrati tutti i presupposti dell’art. 363-bis c.p.c.: questione di puro diritto, necessaria per la definizione del giudizio, mai affrontata dalla Corte, di gravi difficolta’ interpretative e seriale.

La questione viene assegnata alla Prima Sezione civile per l’enunciazione del principio di diritto. Si tratta di uno snodo decisivo per tutte le liquidazioni controllate con esecuzioni fondiarie pendenti: nelle more della pronuncia nomofilattica, liquidatori e creditori ipotecari devono considerare l’alea derivante dai contrapposti orientamenti di merito.

Contenuti correlati