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Giurisprudenza
Concordato Minore

Domanda prenotativa di concordato minore anche dopo la prima udienza: il termine ex art. 271 CCII blocca la liquidazione controllata chiesta dai creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Terni

Data

05/04/2024

Estensore

Alessandro Nastri

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore domanda prenotativa domanda in bianco liquidazione controllata art. 271 ccii procedimento unitario termine per integrazione

Massima

In pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso dai creditori, la presentazione da parte del debitore di una domanda con riserva di accesso al concordato minore impone al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 1, e 271, comma 1, CCII e salvi i casi di abuso, di concedere un termine per l'integrazione della domanda, con temporaneo impedimento all'apertura della liquidazione controllata. Il termine decadenziale dell'art. 40, comma 10, CCII, dettato per la pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale, non è applicabile, neppure analogicamente, sicché la domanda prenotativa è ammissibile anche se presentata dopo la prima udienza del procedimento unitario.

Nell’ambito di un procedimento unitario promosso da alcuni creditori per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di un imprenditore agricolo individuale, il debitore, dopo la prima udienza, depositava in via incidentale una domanda “prenotativa” di ammissione al concordato minore, chiedendo un termine per la presentazione della proposta definitiva.

L’ordinanza affronta il coordinamento tra le domande concorrenti nel sovraindebitamento: l’art. 271, comma 1, CCII riconosce al debitore, senza limiti temporali o termini decadenziali, il diritto alla concessione di un termine per integrare la domanda di accesso a una procedura alternativa, in ossequio al principio di prevalenza delle soluzioni non liquidatorie ex art. 7, comma 2, CCII; l’art. 270, comma 1, CCII conferma che l’assenza di domande di accesso alle procedure del titolo IV deve sussistere al momento dell’apertura della liquidazione controllata. Il termine decadenziale dell’art. 40, comma 10, CCII, eccezionale e riferito alla sola liquidazione giudiziale, non è suscettibile di applicazione analogica.

Il Collegio concede quarantacinque giorni dalla domanda prenotativa per il deposito della proposta ex art. 74 CCII con la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII, fissando nuova udienza per la verifica di ammissibilità in contraddittorio. La pronuncia rafforza la tutela del debitore sovraindebitato di fronte alle iniziative liquidatorie dei creditori, delineando la disciplina del concordato minore “con riserva”.

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